Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25031 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30045-2014 proposto da:
B.E.G.A., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato
WLADIMIRA ZIPPARRO, rappresentato e difeso dagli avvocati ELPIDIO
NATALE, NAZZARENO CIARROCCHI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 209/22/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA del 13/06/2014, depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Wladimira Zipparro (delega avvocato Elpidio Natale)
difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
B.E.G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Marche meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava il ricorso del contribuente tendente ad ottenere il rimborso della somma versata a titolo di IRAP per gli anni dal 1999 al 2003. La CTR riteneva che l’esercizio della professione sanitaria presso strutture che mettevano a disposizione del professionista ambulatori medici dotati di beni elettromedicali e di personale di segreteria integrava il requisito dell’autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare all’udienza pubblica. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, correlato alla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Le S.U. civili di questa Corte hanno di recente ribadito l’incidenza della corresponsione di compensi a terzi ai fini IRAP, ritenendo che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive – cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016 -.
A tali principi non si è uniformata la CTR che nel valorizzare, ai fini del riconoscimento del requisito dell’autonoma organizzazione, l’esistenza di contratti che mettevano a disposizione del professionista le attrezzature per svolgere la di lui attività, non ha minimamente valutato se tali rapporti negoziali fossero limitati al minimo indispensabile per la di lui attività specialistica di radiologo e, dunque, inidonei ad integrare il detto requisito.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016