Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25031 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25031 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23547-2012 proposto da:
LO VOI ROSALIA LVORSL55A58C351D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORVIETO l, presso lo studio
dell’avvocato CAUDULLO RAFFAELE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAUDULLO FRANCESCO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2013
8023

FONDIARIA SAI SPA, BARONE GIUSEPPE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 861/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA del 26/04/2012, depositata il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 06/11/2013

Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Candullo Raffaele (delega avvocatgo
Candullo Francesco) difensore della ricorrente che si
riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che conferma la relazione.

45) R. G. n. 23547/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“l. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello Catania 29/05/2012, non

notificata), condivideva integralmente le argomentazioni che avevano
portato il giudice di prime cure a rigettare la pretesa dell’odierna ricorrente,

la Corte territoriale, non risultavano fornite “sufficienti, idonee e fondate
prove della verificazione dell’evento dannoso” e in particolare dell’esistenza
del nesso di causalità tra il fatto storico costituito dall’incidente e le lesioni
riportate dalla Lo Voi. Nessun valore probatorio poteva attribuirsi alla
denuncia di cui al modello CID, in primo luogo perché compilata in modo
incompleto; in secondo luogo perché priva della sottoscrizione della Lo Voi.
2. — Ricorre per Cassazione la Lo Voi, sulla base di tre motivi; parte
intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta: “violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazione errata, contraddittoria,
insufficiente e pur omessa su punti decisivi della controversia; con
riferimento all’art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.”. La Corte Territoriale avrebbe errato
nell’escludere l’esistenza di sufficienti elementi probatori idonei a
dimostrare la verificazione dell’evento dannoso, circostanza che al contrario
si desumerebbe dalle dichiarazioni rese dal teste Scirè. — Con il secondo
motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 5. L.
26.02.’77 n. 39; violazione dell’art. 2054 c.c.; violazione e falsa
applicazione degli arti. 115 e 116 c.p.c.; motivazione errata, contraddittoria,
insufficiente e omesso esame di punti decisivi della controversia; con
riferimento all’art. 360 mi 3 e 5 c.p.c.”. La Corte territoriale avrebbe errato a
non attribuire valenza probatoria al modulo CID con allegata denuncia di
sinistro, a firma del solo Barone. Tale ultima circostanza non ne svilirebbe
la valenza probatoria e il fatto che quest’ultimo, denunciava il sinistro
stradale specificandone le modalità presso la SAI (e comunicando
successivamente tale denuncia all’odierna ricorrente), escluderebbe
qualsiasi ipotesi di concorso di responsabilità della Lo Voi, essendo
3

inerente i danni scaturiti dal dedotto sinistro stradale con il Barone. Secondo

ravvisabile in tale circostanza una vera e propria confessione stragiudiziale.
Tale prova, essendo resa alla parte (Lo Voi) e alla compagnia assicuratrice,
avrebbe lo stesso valore di una confessione stragiudiziale, vincolante sia nei
confronti del soggetto che l’ha resa, sia del giudice. In ogni caso, la totale
assenza di contestazioni da parte del Barone in ordine al contenuto del
documento, importerebbe, in ogni caso, il riconoscimento tacito dello stesso
da parte di tale soggetto. — Con il terzo motivo lamenta “violazione e falsa

insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia; con
riferimento all’art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. con
riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto decisivo
della controversia, oggetto di specifica domanda della parte; nonché
violazione dell’art. 24 Costituzione — preclusione del diritto di difesa”. I
Giudici territoriali, dopo aver ritenuto insussistenti prove in ordine alla
verificazione dell’evento dannoso, avrebbero errato nel dichiarare assorbito
l’ulteriore motivo di gravame con cui l’allora appellante (odierna ricorrente)
contestava la mancata valutazione, da parte del CTU, della documentazione
clinica prodotta in giudizio, documentazione che se analizzata avrebbe
portato l’organo giudicante a disporre rinnovazione della consulenza e
quindi che i danni lamentati dalla Lo Voi erano da ricondurre al sinistro di
causa. Oltre a non pronunciarsi su tale domanda, i giudici del gravame
avrebbero omesso di statuire pure sulla domanda relativa al riconoscimento
di tutte le spese sostenute dall’odierna ricorrente.
4. — Il ricorso è manifestamente inammissibile, non essendo soddisfatto il
requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa” di cui all’art. 366 c.
1 n. 3 c.p.c.. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo
di affermare che, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., la
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali
è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è
articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica
esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la
scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass.
SS. UU. n. 5698/2012).
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applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; sotto il profilo di omessa e/o

Nel caso di specie, la riproduzione integrale dell’atto di appello, non è
idonea a soddisfare una modalità di esposizione dei fatti di causa definita
sommaria dallo stesso legislatore, imponendo a questa Corte un compito che
non le è proprio, consistente nella lettura degli atti al fine di estrapolarne la
conoscenza del fatto sostanziale e processuale (sul punto si vedano anche
Cass. n. 16628/2009; n. 19255/2010; n. 1905/2012).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria sostenendo la soddisfazione nel
ricorso del requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa”. Le
argomentazioni contenute nella memoria non inficiano i motivi in fatto e in
diritto a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il Pr

ente

inammissibilità del ricorso.”

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