Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25030 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11424-2016 proposto da:

COMUNE di CASACANDITELLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MANIERI;

– ricorrente –

contro

D.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 632/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo Il ricorso infondato, posto che va confermata l’affermazione del Tribunale di Chieti secondo cui il verbale di che trattasi era illegittimo perchè non conteneva “(….) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 632 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 C.d.S., proposta da F.M. ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell’autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della Comune di Casacanditella – D.F.M. contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. E (D.Lgs. n. 285 del 1992 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.L. n. 117 del 2007, art. 3 coordinato e convertito dalla L. n. 160 del 2007 e del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle prove fotografiche e documentali (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). D.F.M. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.= Con il primo motivo il Comune di Casacanditella sostiene che il Tribunale, nell’annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione immediata della violazione al C.d.S., non avrebbe tenuto conto: a) che ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), l’immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e, dunque, quando: il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento; b) che l’apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Per altro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione era stata data motivazione nel verbale di contestazione; c) che il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l’accertamento dell’infrazione era direttamente gestito dall’organo di Polizia operante in loco.

2.1. = Il motivo è infondato. Vero è che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perchè avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.

A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. A) e B) richiamato dal D.Lgs. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 ma rientra, invece, tra quelle indicate all’art. 2, lett. c appena richiamato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perchè non conteneva “(….) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.

3.= Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e, cioè: a) il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia affermato che mancava un’idonea segnaletica al preavviso non avendo tenuto conto che nel caso concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada ed attestante la sottoposizione del territorio al controllo elettronico della velocità come da foto in atti al fascicolo di primo grado. Con l’ulteriore precisazione che non era obbligatorio indicare nel verbale di accertamento la presenza di apposito cartello di segnaletica preventiva dell’apparecchio sempre che sia stata accertata l’esistenza dello stesso.

b) il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il Comune di Casacanditella aveva prodotto le foto riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica presente sui luoghi al momento del servizio di rilevazione della velocità, a mezzo apparecchiatura elettronica, e D.F.M. non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da quanto risultava dalle foto. Sicchè, il Tribunale avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del tratto di strada sulla quale veniva accertata l’infrazione alle norme del C.d.S. al controllo elettronico della velocità.

c) il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’eccezione sollevata dal Comune di Casacanditella in merito alla mancata proposizione da parte del sig. D.F.M. di una querela di falso, traversa il verbale di contestazione della violazione del codice della strada per cui è causa.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che D.F.M., intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA