Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25030 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 16/09/2021), n.25030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

W.Y., elettivamente domiciliata in Roma, via F.Crispi n. 89

presso lo studio degli Avv.ti Leone Pontecorvo e Armando Pontecorvo

che la rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5535/37/14 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

luglio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di W.Y. di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2002, la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la prima decisione favorevole al contribuente e in riforma di tale decisione, riteneva l’atto impositivo legittimamente notificato nei termini di legge.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, correttamente, fosse stato applicato il raddoppio dei termini, pur in assenza di presentazione di denuncia penale, con la conseguenza che, trattandosi di dichiarazione IRPEF 2002 presentata nell’anno 2003, il termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento scadeva il 31.12.2011 e, pertanto, l’avviso risultava notificato (il 24.4.2010) nei termini di legge.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Avviato il ricorso alla trattazione, ex art. 380 bis-1 c.p.c., in camera di consiglio il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla questione più rilevante nel giudizio, sollevata nel ricorso introduttivo, accolta dalla C.T.P. e fatta oggetto dell’unico motivo di appello da parte dell’Agenzia delle entrate, ovvero la presunzione di distribuzione di utili extra bilancio ai soci della Moon Light s.r.l..

La C.T.P., infatti, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla socia perché la rideterminazione dei carichi fiscali accertata da altra C.T.P., con sentenza passata in cosa giudicata, a carico della società aveva determinato il venir meno del presupposto per procedere alla rettifica del reddito del socio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce lo stesso error in procedendo per avere la C.T.R. pronunciato su una questione, relativa al raddoppio dei termini, per la quale l’Agenzia delle entrate non aveva formulato alcun motivo di appello.

3 Con il terzo motivo, formulato in subordine, la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, nel caso in esame, fosse applicabile il raddoppio dei termini con una motivazione inesistente.

4 Le prime due censure sono fondate con assorbimento dell’esame del terzo motivo.

Rigettata l’eccezione di inammissibilità, per novità, sollevata dall’Agenzia delle entrate, atteso che la deduzione del vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. può necessariamente essere esplicitata solo avverso la statuizione del giudice di appello, in fatto, non è sostanzialmente contestato, neppure dalla controricorrente, che il thema decidendum del giudizio di primo grado concerneva non tanto la presunta tardività dell’accertamento quanto, piuttosto, l’illogicità della sentenza di primo grado.

E, infatti, proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, la stessa Agenzia delle entrate rileva come la C.T.R. avesse ritenuto fondato tale unico motivo di appello, avendo esordito il giudice del gravame con l’affermazione “La posizione dell’Agenzia sembra condivisibile”.

5.Tale motivazione, però, letta nel contesto della complessiva argomentazione svolta nella sentenza impugnata, non solo non supera il minimo costituzionale ma appare, in realtà, riferita alla questione, solo incidentalmente ribadita dall’Ufficio, e rimasta l’unica esaminata, relativa all’applicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini.

6.Sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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