Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25030 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9839/2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Rimini, Via Flaminia n. 171,

presso l’avv. Massimiliano Orrù, con procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 851 del 2019, che ha respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;

– che non svolge difese l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 non avendo la corte del merito ritenuto sussistere i presupposti della protezione sussidiaria, nonostante la situazione socio-economica del (OMISSIS) ed il narrato timore di essere arrestato ed ucciso, a causa di un fortuito incidente stradale in cui ha perso la vita una bambina;

– che il motivo è inammissibile;

– che il giudice del merito ha ritenuto il richiedente non credibile ed ha comunque proceduto ad approfondire la situazione del paese di origine sulla base di documentazione aggiornata, escludendo ogni pericolo per il richiedente medesimo;

– che, pertanto, da un lato la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato la situazione fattuale, dall’altro il motivo non fa che riproporre unicamente un giudizio sul fatto, onde esso si palesa inammissibile, in quanto si chiede di ripetere attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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