Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25030 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24732-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/3/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 28/04/2011, depositata il 16/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.C.S., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP di Isernia il silenzio-rifiuto con cui l’Agenzia aveva rigettato l’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la sentenza impugnata dall’Agenzia, affermando che, svolgendo l’attività di medico con esclusivo apporto di lavoro proprio e senza personale dipendente, la contribuente non fosse soggetta all’imposta in questione.

L’Ufficio propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Con il terzo motivo, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in subordine, l’insufficienza ed illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, l’Ufficio deduce l’omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR aveva omesso di motivare su compensi corrisposti a terzi dalla contribuente, dato che, secondo il ricorrente, sarebbe sintomatico della sussistenza di autonoma organizzazione.

I primi due motivi di ricorso, che meritano di essere trattati congiuntamente, sono entrambi fondati. Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere (Cass., Sez. Un., n. 1518/2016; n. 20650/2015).

Pertanto, avendo l’Agenzia proposto l’eccezione inerente all’adesione della contribuente al condono per l’IRAP per gli anni in contestazione in grado di appello, e non riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove in appello quelle rilevabili d’ufficio, la CTR ha errato nel ritenerla tardiva in quanto nuova, e quindi inammissibile, posto che, essendo rilevabile d’ufficio, detta eccezione ben poteva essere proposta in grado di appello.

Il terzo il quarto ed il quinti motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Ed invero, in relazione all’apporto di collaboratori, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito che una delle condizioni applicative dell’IRAP ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Peraltro, relativamente al dedotto vizio di omesso esame di un fatto, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel senso di ritenere che l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Cass., n. 5133/2014).

Ora, nel caso di specie, la CTR non si è uniformata al principio di diritto più sopra richiamato. Ed invero, l’affermazione dei giudici di seconde cure, che “null’altro risulta dall’incarto processuale”, rende palese la carenza motivazionale della sentenza impugnata che, fondandosi si quanto dichiarato dalla parte contribuente, ha tralasciato di esaminare le circostanze fattuali dedotte dall’Agenzia, quali la presenza di personale dipendente che, ove accertate come esistenti,avrebbero potuto determinare quel quid pluris necessario ai fini del riconoscimento dell’IRAP.

Per queste ragioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Molise, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Molise, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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