Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25030 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25030 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 19818-2011 proposto da:
LAURETTI PATRIZIA LRTPRZ68A51H501 C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FUCINO 6, presso lo studio dell’avvocato
PANZA BELLINO ELIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SALIVETTO GIUSEPPE, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
BOZZI PIERLUIGI;

– intimato avverso la sentenza n. 4037/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7.10.2010, depositata il 19/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Data pubblicazione: 06/11/2013

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al

avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 4037 del 19.1.11:
«1. — Patrizia Laureai ricorre per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello
da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23071 del
3.1.08, resa con il rito di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., di condanna
al pagamento di somme in favore di Pierluigi Bozzi. L’intimato non
deposita controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto per
manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.
3. — La ricorrente sviluppa un unitario motivo, di violazione e falsa
applicazione dell’art. 435, co. 1 e 2, cod. proc. civ., contestando la
declaratoria di improcedibilità fondata sulla tardività della notifica di
ricorso e pedissequo decreto presidenziale (di fissazione dell’udienza di
discussione) rispetto alla data di comunicazione di questo.
4. — Non è condivisibile la tesi seguita dalla corte territoriale per
dichiarare improcedibile l’appello: la perentorietà del solo termine del
secondo comma dell’art. 435 cod. proc. civ., quando comunque la
notifica si sia avuta nel rispetto dello Jpatium deliberandi minimo di
venticinque giorni, è ormai costantemente esclusa dalla giurisprudenza
di questa Corte (Cass., ord. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 30
dicembre 2010, n. 26489; e soprattutto Cass., ord. 12 aprile 2011, n.
Ric. 2011 n. 19818 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso

8411), in adesione del resto ad un pregresso e consolidato
orientamento (Cass. 22 giugno 1994, n. 5997; Cass. 16 agosto 1993, n.
8711). Del resto, nonostante il calatici° richiamo — anche nella qui
gravata sentenza: seconda facciata, al settimo rigo prima della fine della
motivnione — ad autorevoli precedenti (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n.

20604), questi (come osservato dalla Corte costituzionale nel dichiarare
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt.
24 e 111 Cost.: ord. 24 febbraio 2010, n. 60) si riferiscono a fattispecie
del tutto diverse, in cui cioè la notifica di ricorso e pedissequo decreto
di fissazione di udienza si è avuta in violazione anche e soprattutto dei
commi terzo e quarto del medesimo art. 435 cod. proc. civ. (Cass. n.
8411 del 2011; Cass. 22 aprile 2011, n. 9292; Cass., ord. 13 luglio 2011,
n. 15419; Cass., ord. 14 luglio 2011 n. 15590; Cass., ord. 30 dicembre
2011, n. 30426; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4351; Cass. 28 marzo
2012, n. 4960; Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5600; Cass., ord. 21 giugno
2012, n. 10342).
6. — Orbene, in difetto di prova di differimenti di udienza o di
notificazioni successive alla prima, nel caso di specie si è soltanto avuta
la notifica (avviata in data 28.4.10: sesto rigo dall’inizio, in seconda
facciata della sentenza, dei “motivi della decisione”) del ricorso con
pedissequo decreto di fissazione udienza oltre il decimo giorno dalla
sua pronuncia (comunicata addì 14.4.10: terzo rigo dall’inizio, in
seconda facciata della sentenza, dei “motivi della decisione”): e
pertanto la norma del capoverso dell’art. 435 cod. proc. civ. è stata
malamente applicata dalla corte capitolina, che ha ravvisato la mera
violazione di quel termine, non connotato invece da alcuna
perentorietà, come presupposto per la declaratoria di improcedibilità.

Ric. 2011 n. 19818 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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fLi

7. — Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla
Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché, ritenuto
procedibile e ritualmente instaurato — sotto il profilo oggi impugnato —
il gravame, lo esamini per gli eventuali altri profili di rito e nel merito».
Motivi della decisione

ha depositato memoria o chiesto di essere ascoltata in camera di
consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va
accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla medesima corte
territoriale, ma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte
di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

Il Presidente

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti

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