Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2503 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15132-2014 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VIRGILIO QUAGLIATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 998/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 384/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro con cui venne respinta la sua domanda diretta ad accertare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società Autostrade per l’Italia il 20.10.09.

Resisteva la società proponendo altresì appello incidentale relativamente alla domanda di restituzione dell’indennità di preavviso; con sentenza depositata il 4.12.2013, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello principale ed accoglieva parzialmente l’incidentale quanto alla restituzione dell’indennità di preavviso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso ( A., affidato ad otto motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. – Il ricorrente denuncia, attraverso dedotti otto motivi, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2721 c.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione per non avere la sentenza di merito valutato che la piena prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento grava sul datore di lavoro, ritenendo erroneamente i fatti addebitati (tra cui l’addormentamento in servizio e il mancato avviso alla Centrale che il pattugliamento affidato a due dipendenti si stava svolgendo in realtà con unico agente, essendo l’altro collega su altra auto intento a dormire), non contestati e comunque provati, facendo ricorso a presunzioni. Lamenta che se effettivamente si fosse addormentato durante il servizio non avrebbe potuto udire la centrale che chiedeva un intervento a causa di un incidente. Lamenta ancora che la sentenza impugnata omise di pronunciarsi in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare.

2. – I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Essi infatti, nonostante le denunciate violazioni di legge sostanziale e processuale, appaiono sostanzialmente dirette ad un riesame delle circostanze di causa.

Occorre quindi evidenziare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo le sezioni unite di questa Corte, il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881). La ratio legis’ è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione della norma in esame è finalizzata ad evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello “ius constitutionis” e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello “ius litigatoris”.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione” (Cass. sez.un. 17 aprile 2014 n. 8053).

Ne consegue che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, o nella “motivazione apparente”.

Con la riforma del 2012 è dunque scomparso ogni controllo sulla sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, per lasciare il posto a quello relativo alla mera esistenza, “sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza”, della motivazione, vizio costituzionalmente rilevante. L’odierno ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa (addormentamento in servizio di pattugliamento e comunque grave irregolarità nello svolgimento di detto servizio, da solo e non in coppia con altro dipendente), ampiamente valutate dalla Corte di merito.

Per quanto la sentenza impugnata possa ritenersi non esaustiva o presentare un iter logico non perfettamente lineare, i vizi denunciati non sono riconducibili a quello di violazione di legge costituzionalmente rilevante nel senso sopra esposto.

3. – Quanto al denunciato omesso esame della mancata affissione del codice disciplinare, deve evidenziarsi che la questione non risulta ritualmente devoluta al giudice di appello, nè il ricorrente, su cui grava il relativo onere, ha dimostrato di averlo fatto. In ogni caso deve rilevarsi che la questione risulta implicitamente respinta dalla corte di merito, in base alla ritenuta e palese gravità dei comportamenti addebitati, in contrasto con i principi generali dei comportamenti del lavoratore di cui al cd. minimum etico.

4. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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