Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2503 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24124-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1400/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 16/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
Il Collegio, letto l’unico motivo di ricorso, proposto dall’Agenzia delle Entrate nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte,
Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria, per la valutazione dell’incidenza della novella di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, interpretativo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019