Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2503 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31696-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Recanati (MC), via

Caravaggio, n. 18, presso l’avv. CONSUELO FEROCI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BARI;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO 5, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1834/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente A.A. è cittadino albanese. Racconta di essere arrivato in Italia dopo una drammatica esperienza lavorativa nel suo Paese. Egli lavorava in una sala giochi nella quale si è però progressivamente appropriato di denaro provento di quell’attività, accumulando un debito di circa 90 mila Euro del quale il suo datore di lavoro ha preteso la restituzione entro un termine concordato.

A.A. non è riuscito a far fronte all’impegno ed è stato dunque minacciato di morte dal datore di lavoro, per sfuggire alla cui intenzione omicida è venuto in Italia, dove, inizialmente ospite di amici, ha poi trovato un lavoro stabile.

Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o in subordine, quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha negato ciascuna di tali richieste, ed il ricorrente ha proposto istanza al Tribunale che, sul presupposto della inverosimiglianza del suo racconto, ha confermato la decisione negativa dell’organo amministrativo.

Allo stesso modo ha concluso la corte di appello, cui il ricorrente ha proposto impugnazione. Ora A.A. ricorre con due motivi. 1Nonì V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14.

Il ricorrente sostiene che lo status di rifugiato è garantito a coloro che nel paese di origine subiscono discriminazioni che impediscono loro di farvi ritorno, discriminazioni che egli ha effettivamente patito e che invece la Corte di merito non ha considerato, essendosi limitata a considerarlo come un migrante economico, ma senza fare alcuna istruttoria sul punto.

Inoltre, se anche non fosse possibile riconoscere lo status di rifugiato, andrebbe concessa perlomeno la protezione sussidiaria, in quanto in caso di rientro il ricorrenze subirebbe il rischio di torture o gravi violenze.

Il ricorrente prende atto del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto da parte della corte di merito, ma tende a smentirlo ritenendo che non v’era oggettivamente modo di provare la soggezione a minacce gravi nel Paese di origine. Le corti di merito avrebbero dovuto procedere ad una istruttoria più approfondita.

Il motivo è infondato.

Va premesso che le corti di merito, e segnatamente quella di appello, la cui decisione è qui impugnata, hanno preso atto del racconto del ricorrente, e lo hanno ritenuto non credibile, dando ragione di questo giudizio di inverosimiglianza.

Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, se non per difetto di motivazione (Cass. 3340/ 2019) e del resto il ricorrente non lo censura; non offre una specifica contestazione di questo giudizio. Ciò detto, e ferma dunque la circostanza che il giudizio di non credibilità è incontestato, va

ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).

Il giudizio di credibilità non impedisce, vero, alla corte di valutare se comunque sussistano ragioni di protezione sussidiaria dovute pericoli di conflitto armato generalizzato nel paese di origine, che però, considerata la nazione cui proviene il ricorrente, sono stati giustamente esclusi. Va peraltro detto che la questione non pare riproposta in appello dal ricorrente.

In conclusione, il giudizio di inverosimiglianza non è contestato se non con riferimento alla dedotta, anche essa non dimostrata, impossibilità di provare il racconto svolto.

2.- Il secondo motivo censura invece violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Il ricorrente si duole della mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur avendo egli allegato un certo grado di integrazione in Italia, attraverso l’allegazione di prova di uno stabile lavoro e della conoscenza della lingua italiana.

La Corte di merito ha ritenuto non sufficiente la dimostrazione di un lavoro stabile, alle dipendenze, da circa due anni, di un datore di lavoro straniero.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non allega alcuna situazione di vulnerabilità diversa dal lavoro stabile, che di suo non è sufficiente, non essendo il riconoscimento della protezione umanitaria dovuto ad una integrazione lavorativa in Italia, dovendosi comparare tale situazione lavorativa con quella che il ricorrente troverebbe nel paese di origine in caso di rientro.

Nè vengono allegate altre situazioni di vulnerabilità che giustifichino il riconoscimento, sia pure diverse da quelle elencate dalla norma. Nè infine può considerarsi tale il pericolo derivante dalla minaccia da parte del datore di lavoro, circostanza questa ritenuta non credibile dai giudici di merito. Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; la Corte atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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