Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2503 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AUTOINGROSS SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 26.5.08, depositata il
09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2 010 dal Presidente e Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che e’ stata depositata in cancelleria istanza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate al rinnovo della notificazione nei confronti AUTOINGROSS s.r.l,, in un primo tentativo non riuscita, che e’ stata redatta relazione sull’istanza e che la stessa e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite ed e’ fissata l’adunanza odierna per la decisione;
che nelle more la ricorrente ha depositato ricorso notificato nel termine annuale;
il Collegio ritiene che non si deve provvedere sull’istanza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara non luogo a provvedere.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010