Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2503 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AUTOINGROSS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 26.5.08, depositata il

09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2 010 dal Presidente e Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che e’ stata depositata in cancelleria istanza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate al rinnovo della notificazione nei confronti AUTOINGROSS s.r.l,, in un primo tentativo non riuscita, che e’ stata redatta relazione sull’istanza e che la stessa e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite ed e’ fissata l’adunanza odierna per la decisione;

che nelle more la ricorrente ha depositato ricorso notificato nel termine annuale;

il Collegio ritiene che non si deve provvedere sull’istanza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara non luogo a provvedere.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA