Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25029 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 4638 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Ancona con ordinanza del

4.2.2017, nella causa tra:

R.C.J., quale amministratore unico di A.R.I.E.S. – Agenzia

Ricerche Investigative e Sicurezza s.r.l.;

e

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 23 giugno

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Capasso Lucio, che ha chiesto dichiararsi

la competenza del giudice di pace di Ancona.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Ancona, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 2398/2015 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento n. 57645/2015 con cui la Prefettura di Ancona aveva applicato la sanzione amministrativa di cui alla L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 13, con ordinanza in data 30.10.2015 dichiarava la propria incompetenza e la competenza ratione materiae del tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro.

Assumeva il g. di p. che “oggetto del procedimento fosse l’impugnazione di un verbale di accertamento relativo a violazioni di disposizioni riguardanti la materia del lavoro” (così ordinanza del tribunale di Ancona, pag. 1).

Riassunto il giudizio, con ordinanza in data 4.2.2017 il tribunale di Ancona opinava a sua volta per la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Evidenziava che, quantunque fosse da applicare il rito del lavoro, la materia del contendere afferiva a servizi di controllo asseritamente svolti dall’opponente in violazione delle disposizioni in tema di sicurezza pubblica L. n. 94 del 2009, ex art. 3 e quindi esulava da quelle di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4 segnatamente dall’ambito della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e della previdenza ed assistenza obbligatorie; che al contempo la sanzione pecuniaria irrogata non superava la soglia di Euro 15.493,00.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Ancona.

L’opposizione avverso il provvedimento n. 57645/2015, con cui la Prefettura di Ancona ha applicato la sanzione amministrativa di cui alla L. n. 94 del 2009, art. 3,comma 13, indiscutibilmente fuoriesce e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4 ipotesi per le quali è prefigurata la competenza del tribunale (l’art. 3 cit., comma 13 così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11”. Lo stesso art. 13, comma 7 a sua volta, così recita: “Fermo restando quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134 e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. E’ vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica”).

Altresì per l’illecito amministrativo de quo non è nè comminata nè risulta irrogata sanzione pecuniaria superiore ad euro 15.493,00, evenienze in cui, ai sensi dell’art. 6 cit., comma 5 l’opposizione va proposta davanti al tribunale.

Da ultimo va recepito il rilievo del giudice a quo, a tenor del quale “a nulla rileva che tali violazioni siano state riscontrate nell’ambito di un accertamento conclusosi con verbale della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, non essendo questo l’atto oggetto di opposizione, ma unicamente un atto presupposto” (così ordinanza del tribunale di Ancona, pag. 2).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Ancona, dinanzi al quale rimette le parti.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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