Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25029 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24650/2014 proposto da:
S.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FRANCO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 457/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA, emessa il 18/02/2014
e depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., e quindi letta la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., dal ricorrente osserva quanto segue.
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa ad omessi versamenti IRPEF ed altro, per l’anno 2008; la CTR, in particolare, ha evidenziato che la cartella scaturiva da dichiarazione non tempestivamente emendata entro il termine -prescritto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis – per la presentazione della dichiarazione successiva; tardiva era, infatti, da considerarsi la dichiarazione integrativa presentata solo il 21/5/2012, con la quale il contribuente non si era limitato a correggere errori materiali ma aveva rimesso in discussione nel merito la pretesa erariale, adducendo motivazioni relative al reddito medio ed alla necessità di praticare sconti o partecipare a promozioni.
Resiste con controricorso l’Agenzia.
Equitalia non svolge attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, in relazione all’art. 53 Cost., si duole che la CTR non abbia considerato che le dichiarazioni dei redditi sono mere dichiarazioni di scienza e, come tali, liberamente emendabili e ritrattabili dal contribuente; in tema di imposte dirette, pertanto, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione è emendabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ma anche in sede contenziosa.
La censura è fondata.
Vi è infatti da ribadire che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206).
La fondatezza del primo motivo è assorbente del secondo.
La sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento e merita dunque cassazione con rinvio al giiider nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016