Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25029 del 06/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25029 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 24290-2012 proposto da:
DITTA IANNIRUBERTO ANTONIO & C. COSTRUZIONI GENERALI
SNC 00125360701 in persona del suo amministratore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
MALLADRA 31 – scala C – int. 15, presso lo studio
dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato AURELIO DI MARIO,
giusta procura
speciale a margine dell’atto di citazione;
– ricorrente –
2013
7257
contro
COMUNE DI TRIVENTO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GRAZIOLI 5,
presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA RUSSO
VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
Data pubblicazione: 06/11/2013
ROBERTO ERMINIO, giusta deliberazione della Giunta
Comunale e giusta delega a margine della memoria;
– resistente –
avverso la sentenza n. 543/2011 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO del 16.9.2011, depositata il 19/09/2011;
consiglio del 26/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROBERTA VIVALDI;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Aurelio
Di Mario;
per il resistente é solo presente l’Avvocato Russo
Valentini Maria Rosaria (delega orale L. 247/12).
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MARIO FRESA.
z
udita la relazione della causa svolta nella camera di
R.g. 24290/2012
ORDINANZA
Ritenuto guanto segue:
La società Ianniruberto Antonio & Co snc ha impugnato, con
regolamento di competenza, la sentenza in data 19.9.2011, con la
quale il tribunale di Campobasso ha dichiarato – nella causa
di somme relative ad un appalto pubblico – improponibile la
domanda ” per essere la stessa oggetto di clausola compromissoria
in deroga alla giurisdizione ordinaria”.
Il Comune di Triveneto ha presentato memoria difensiva ai sensi
dell’art. 47 c.p.c..
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi
fl
dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le )
sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati
delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha anche presentato memoria.
Considerato quanto segue:
Il
ricorso per regolamento di competenza è inammissibile per
tardività.
Dalla documentazione in atti (prodotta dalla controparte)
comunque oggetto di esame d’ufficio da parte della Corte di
cassazione in sede di regolamento di competenza – risulta che il
dispositivo della sentenza impugnata con il presente regolamento è
stato comunicato, con biglietto di cancelleria, al procuratore
della ditta ricorrente presso il domicilio eletto in data
20.9.2011, mentre il ricorso proposto è stato notificato al Comune
di Trivento in data 26.10.2012, ben oltre, quindi, il termine di
trenta giorni prescritto per legge ( v. anche Cass. ord. 22.5.2007
n. 11862).
Né il riferimento a Cass. ord. 2.2.2012 n. 1539 è pertinente
riguardando fattispecie diversa da quella oggetto di esame.
3
pendente fra la stessa ed il Comune di Triveneto per il pagamento
Pur essendo assorbente il profilo di inammissibilità per tardività
del ricorso per regolamento di competenza, val la pena di
evidenziare un ulteriore profilo di inammissibilità.
Infatti, in tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario,
che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato
irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla
controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato
giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di
impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la
pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità
di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art.
819 ter cod. proc. civ.(Cass. ord. 17.1.2013 n. 1158; nello stesso \
senso Cass. ord. 5.12.2012 n. 21869).
Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza è
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 3.200,00, di
cui C 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di
cassazione.
irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del