Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25028 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25028

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 3132 – 2017 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Asti con ordinanza

dell’11.1.2017, nella causa tra:

N.G.T. di G.N. & C. s.a.s.;

e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione

Territoriale del Lavoro di Torino;

e

Prefettura di Asti;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 23 giugno

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Capasso Lucio, che ha chiesto dichiararsi

la competenza del giudice di pace di Asti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 30.10.2014 la “N.G.T. di G.N. & C.” s.a.s. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Asti il Ministero del Lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di Torino e la Prefettura di Asti.

Esponeva che le erano stati notificati verbali di contestazione per violazioni al codice della strada poste in essere da propri dipendenti.

Chiedeva l’annullamento, a vario titolo, dei medesimi verbali.

Resisteva unicamente il Ministero del Lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di Torino.

Il giudice di pace di Asti, con ordinanza dell’11.5.2015, dichiarava la propria incompetenza per valore e la competenza del tribunale di Asti.

Riassunto il giudizio, con ordinanza dell’11.1.2017 il tribunale di Asti dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Evidenziava che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada appartengono senza alcun limite di valore alla competenza del giudice di pace ai sensi del combinato disposto dell’art. 204 bis C.d.S.e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7; che al contempo la devoluzione della competenza al giudice superiore si realizza ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 c.p.c., comma 2, e art. 104 c.p.c. in ipotesi di cumulo oggettivo esclusivamente in deroga alla competenza per valore non già alla competenza per materia.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha rassegnato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Asti.

Va premesso che la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio (cfr. Cass. 18.4.2001, n. 5685).

Vanno condivisi appieno i rilievi del tribunale di Asti.

Ed invero ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (l’art. 204 bis C.d.S., a sua volta, così recita: “alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7”).

Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7 c.p.c., comma 2, atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio).

Va ovviamente ribadito che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694; nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore; la Suprema Corte ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Asti, dinanzi al quale rimette le parti.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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