Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25028 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 16/09/2021), n.25028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9449/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.S. e T.G., rappresentati e difesi dall’avv.

Claudio Lo Re, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,

Via Monte delle Gioie, n. 13, presso lo studio dell’Avv.to Valensise

Carolina, giusta procura a margine del controricorso;

Controricorrenti

Avverso la sentenza n. 3556/16/14 depositata in data 18 novembre

2014, della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione

distaccata di Siracusa (di seguito, CTR), non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno

2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria contro la sentenza n. 61/4/2013 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto dai coniugi, D.B.S. e T.G., avverso il rigetto della richiesta di rimborso dell’imposte IRPEF (90% della ritenuta alla fonte) versate per gli anni 1990, 1991 e 1992.

2. Nella parte narrativa della sentenza i giudici di secondo grado hanno evidenziato che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro la sentenza di prime cure rilevando, in via preliminare, la mancata pronuncia di primi giudici sull’eccezione di decadenza del diritto rimborso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, nel merito, la mancanza del presupposto la restituzione delle imposte versate in eccedenza che avrebbe dovuto essere individuato con l’entrata in vigore della L. n. 289 del 2009. Danno atto, altresì, che l’Agenzia delle entrate, in prime cure, aveva richiesto l’estromissione dal giudizio di T.G. in quanto quest’ultima non aveva presentato alcuna istanza di rimborso. La CTR ha confermato la decisione dei primi giudici, escludendo la decadenza del rimborso in quanto il termine per la presentazione dell’istanza andava calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (per cui le istanze potevano essere presentate fini al 1.3.2010) e riaffermando il diritto al rimborso sia di T.G. che di B.S., trattandosi di agevolazioni per i residenti in zone soggette al sisma del 1990, per le quali il legislatore aveva previsto una legislazione di favore (il beneficio, come detto dai primi giudici doveva ritenersi attuabile sia in favore di chi non aveva ancora pagato, con versamento del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.3.2003, sia in favore di chi aveva già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, siccome indebito formatosi ex lege per effetto di ius superveniens).

3. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione di norme procedurali e segnatamente dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver i secondi giudici pronunciato sulla richiesta di estromissione dal giudizio di T.G., avanzata dall’Ufficio con l’atto di appello, in quanto, a differenza di B.S., non aveva presentato alcuna richiesta di rimborso delle somme richieste a rimborso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso deduce, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’error in procedendo, per violazione dell’art. 81 c.p.c. e al D.Lgs. n. 1, art. 19, n. 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992, per non aver dichiarato l’improponibilità dell’azione proposta dalla T. per carenza di legittimazione attiva a ricorrere, in mancanza della presentazione dell’istanza di rimborso.

3.2. Col terzo, deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che i lavoratori dipendenti possano accedere ai benefici della legge di condono che, invece, è riservato ai sostituti d’imposta, come sarebbe dall’ordinanza n. 2057 del Ministero del coordinamento della protezione civile e dalla Risoluzione n. 23/E dell’Agenzia delle entrate.

4. D.B.S. e T.G. hanno resistito con controricorso ed hanno presentato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti.

1.1. Il quesito sottoposto al Collegio con i primi due motivi – che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi – riguarda la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a T.G., deducendo l’Amministrazione ricorrente che non solo i secondi giudici hanno omesso di pronunciarsi sulla questione debitamente proposta in sede di appello, ma che, comunque, poiché la legittimazione attiva è condizione dell’azione, avrebbero dovuto rilevarne la carenza con declaratoria di improponibilità del ricorso originario.

1.2. L’Amministrazione erariale, a sostegno dei due motivi di ricorso, riporta le deduzioni contenute nell’atto di appello (“la contribuente in questione non ha prodotto alcuna istanza di rimborso delle ritenute Irpef perché la sorella richiesta pervenuta l’Amministrazione risulta essere quella avanzata da B.S…. alla luce di quanto descritto l’ufficio insiste sull’estromissione della ricorrente T.G.”) avverso la decisione della CTP di rigetto della relativa eccezione sul rilievo che il vincolo di solidarietà previsto dalla L. n. 114 del 1977, art. 17 giustificasse la presentazione dell’istanza di rimborso da parte di un solo coniuge e quindi da parte di B.S., marito di T.G..

2. I motivi di censura, oltre che ammissibili (in quanto assolvono all’onere della specifica localizzazione delle difese svolte nei gradi di merito consentendo il controllo di legittimità richiesto a questo giudice), sono fondati.

2.1. E’ pacifico che il giudizio de quo sorto a seguito del formarsi del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso presentata da B.S.. Che l’istanza di rimborso sia stata presentata dal solo B.S. è fatto da considerarsi pacifico in quanto non risulta specificamente contestato dai controricorrenti, i quali nelle loro difese (controricorso e memoria) pur continuando a ribadire di aver presentato dichiarazione congiunta (per la quale sarebbe scattato il vincolo di solidarietà previsto dalla L. n. 114 del 1977, art. 17 vigente ratione temporis, così come affermato dai giudici di prime cure), nulla hanno dedotto ed allegato circa l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso anche da parte di T.G..

2.2. Va, altresì, considerato che dalla lettura del fascicolo processuale – consentita a questo giudice che, nel caso sia dedotta la violazione di norme processuali diventa giudice del fatto – risulta chiaro che il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della T., è stato impugnato dall’Amministrazione finanziaria con la richiesta, reiterata in appello, di estromissione dal giudizio di T.G., il che esclude qualsiasi formazione di giudicato interno, così come dedotto dai controricorrenti in memoria.

3. Ritiene il Collegio che l’esistenza di un’istanza di rimborso è fatto dirimente della questione relativa alla sussistenza della legitimatio ad causam per il giudizio di impugnazione che ne consegue, atteso che il giudizio di rimborso non è un mero giudizio di accertamento negativo ma e’, pur sempre, un giudizio di tipo impugnatorio (del diniego o del silenzio rifiuto dell’Amministrazione), per il quale è imprescindibile, oltre che logico, che, chi agisce, abbia presentato istanza di rimborso.

3.1. Sulla legittimazione attiva, la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (v. Sez. U. Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), mentre, nella specie, nonostante la reiterata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, nessuna istanza di rimborso risulta allegata a nome della T..

3.2. Da tanto ne consegue la sussistenza dell’error in procedendo dei secondi giudici per non aver pronunciato sulla relativa questione e per non aver considerato che, ai sensi dell’art. 81 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 la mancata presentazione dell’istanza di rimborso da parte della contribuente, T.G., ha comportato la carenza di legittimazione attiva a ricorrere avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione.

3.3. In parte qua, la sentenza impugnata merita di essere cassata, e non essendo necessari accertamenti di merito, – e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo – La causa può essere decisa dichiarandosi inammissibile il ricorso originario di T.G., per carenza di legittimatio ad causam.

4. Il terzo mezzo viene esaminato esclusivamente in riferimento alla posizione di B.S. (per il quale l’Agenzia delle entrate non ha contestato la legittimazione attiva).

4.1. La questione dedotta con tale mezzo si palesa del tutto inconferente alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha statuito (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 18905 del 26/09/2016, Rv. 641481-01) che “la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta.” (cfr., altresì, n. 12083 del 2012 Rv. 623326-01, n. 15252 del 2016, Rv. 640825-01, n. 18205 del 2016 Rv. 641051-01). Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…), che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 9, comma 17, e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono “compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza 26/03/2018 n. 7509).

5. In considerazione delle questioni trattate, vengono interamente compensate, tra l’Amministrazione ricorrente e T.G., le spese dell’intero giudizio; sono altresì interamente compensate le spese relative al presente giudizio di legittimità tra la ricorrente amministrazione e B.S..

PQM

Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di T.G., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario di T.G..

Rigetta il ricorso proposto nei confronti di B.S..

Compensa interamente le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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