Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25028 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23291/2014 proposto da:

LODI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del consiglio

di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo

studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO PIROLA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/44/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 13/01/2014 e depositata il

28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La LODI” srl ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettarle l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva respinto il ricorso proposto dalla detta contribuente avverso cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, con la quale era stato richiesto il pagamento di somme a titolo di IRAP ed IVA 2007; la CTR, in particolare, ha ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa presentata nell’anno 2011 dal contribuente D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, commi 8 e 8 bis.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., può essere definito ex art. 375 c.p.c..

L’unico motivo di ricorso, con cui il contribuente si duole che la CTR non abbia considerato che, in caso di errori formali, la dichiarazione integrativa può essere presentata anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis (come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2), appare fondato.

Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che “in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione, (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2), poichè questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale. (Cass. 5852/2012; 5373/2012; 6252/2012).

La CTR, ritenendo tardiva la dichiarazione integrativa senza alcuna precisazione in ordine all’oggetto della stessa, appare non rispettosa del su esposto principio.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione in camera di consiglio, proponendosi l’accoglimento del ricorso”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, a maggior ragione alla luce dell’arresto delle Sez. U, sentenza n. 13378 del 2016, secondo il quale “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206).

Accogliendosi dunque il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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