Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25028 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25028 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 20525-2012 proposto da:
CAPUTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAVOUR 96, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
stesso;

– ricorrente contro
ANZUINELLI SANDRO NZNSDR59D1OH501C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A,
presso lo studio dell’avvocato ROSI MASSIMO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 800/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 14/02/2012, depositata il 29/02/2012;

Data pubblicazione: 06/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Antonio Caputo difensore di se stesso (ricorrente)
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce

alla relazione.

Ric. 2012 n. 20525 sez. M3 – ud. 26-09-2013
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20525/2012

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte
d’Appello di Roma del 29.2.2012 in materia di contratto di

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
Il ricorso per cassazione è improcedibile.
La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata
notificata il 27.8.2012, così come afferma il ricorrente
nello stesso ricorso.
Ma il ricorrente non risulta avere rispettato il disposto di
cui all’art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c. – che prevede che
sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di
improcedibilità del ricorso proposto – depositare, entro il
termine di cui al primo comma della stessa norma, copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
questa sia avvenuta.
La previsione è, infatti, funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il

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locazione.

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quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine
breve ( S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).
Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare

nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente – come nella
specie – od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata
gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia
autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere
dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al
primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione
non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente

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il principio di diritto esposto, hanno affermato che

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abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d.
termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo
all’accertamento della sua osservanza.
Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per

del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era
stata notificata ai fini del decorso del termine di
impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal
riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine
breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia
ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza
impugnata (con la relata) entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 c.p.c..
In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso
che il riscontro dell’improcedibilità precede quello
dell’eventuale inammissibilità.
Ed è questa ipotesi quella che si è verificata con
riferimento al caso in esame.
Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza gli era stata
notificata il 27.8.2012, ma non ha depositato copia autentica
della sentenza impugnata con la relata di notificazione.
Nè l’eventuale adempimento ad opera della parte che non vi
era onerata, sarebbe stato rilevante al fine di superare la
sanzione di improcedibilità del ricorso principale, posto che
non risulta in atti che quest’ultimo abbia, nei termini

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le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o

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prescritti,

depositato copia autentica della sentenza

impugnata con la relata di notificazione, ma soltanto una
copia autentica della stessa senza relata.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile ”

notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2013, nella
camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della
Corte suprema di cassazione.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e

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