Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25026 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/10/2017),  n. 25026

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7239/2013 proposto da:

COMUNE DI SALUSSOLA, (OMISSIS),in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIRAGLIA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2012, del TRIBUNALE di BIELLA, emessa e

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con sentenza n. 206 del 28 marzo 2012 il Tribunale di Biella ha accolto l’appello proposto P.L. nei confronti del Comune di Salussola, avverso la sentenza n. 1020/2009 del Giudice di pace di Biella.

Pertanto ha annullato il verbale di accertamento (n. (OMISSIS)), relativo alla violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso).

A tal fine ha ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura, le modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

P. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso deduce: “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all’art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. b), e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate) nonchè sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex artt. 2699 e 2700 c. c., del verbale di collaudo”.

Parte ricorrente rileva che “l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che è stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa”. Aggiunge che “ciò risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica e nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnata, ed in particolare quest’ultimo (il verbale) facente fede fino a querela di falso”.

Sostiene che in tale situazione spettava alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione o indicare difformità dalla fattispecie legale nel comportamento dell’amministrazione. Per contro la difesa dell’opponente si sarebbe limitata a “mere illazioni e generiche insinuazioni”. Parte ricorrente rileva tra l’altro: a) di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di Traffic Tecnology s.r.l., dichiarazione di conformità di La Semaforica snc.);

b) che dalla documentazione fotografica dell’infrazione risulta un filmato della “durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno “zoom” per leggere la targa”, consentendo così di “visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto”;

c) che “tutti i fotogrammi “recano in sovrimpressione la località dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento”.

Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, il Comune afferma di aver “dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente” circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1.12.2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. In proposito osserva che “il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di installazione e funzionamento del Vista Red.

2.1) Col secondo motivo parte ricorrente deduce: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54 bis, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’art. 146 C.d.S., comma 1 ter – passaggio con il rosso)”.

Afferma che il giudice dell’appello ha errato nel considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Nè, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle “modalità precise di posizionamento” e di “esatta ubicazione” dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale si possono rinvenire sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell’installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14).

3) Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si è già pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione.

“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1 ter, del medesimo codice (introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011).

Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.

La decisione è viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perchè l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.

3.1) Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l’accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell’apparecchiature.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, che dovrà esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA