Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25026 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14468/2019 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2254/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da D.T. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale; D.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato come non credibile la narrazione del ricorrente, omettendo di valutare i rischi che egli correrebbe in caso di rientro forzoso in Gambia;

con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sotto il profilo dell’illegittimo diniego della protezione sussidiaria, omettendo d’indagare sulle condizioni di pericolo esistenti in patria;

con il terzo motivo il ricorrente afferma la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, sostenendo che nella sentenza non si reperirebbe alcuna argomentazione circa le ragioni a base del rigetto della domanda e sottolineando come la vulnerabilità possa dipendere da situazioni geo-politiche o politico-economiche che la Corte era tenuta ad accertare, anche attraverso indagini officiose, onde non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose dei diritti umani;

il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto;

la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22.10.2018 come risulta dalla timbratura telematica in testa a ciascuna pagina di essa, oltre che confermato dalla narrativa del ricorso per cassazione;

il termine semestrale di cui al vigente e qui applicabile ratione temporis art. 327 c.p.c., comma 1, scadeva dunque il 22 aprile 2019, secondo il consolidato principio per cui “nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (da ultimo Cass. 25 agosto 2020, n. 17640);

neppure sussistevano ragioni di proroga del termine al giorno successivo e quindi, per quanto la firma digitale della relata risulterebbe datata al 22.4.2019, non vi è dubbio che l’accettazione e la ricevuta telematica degli atti, cui si riconnette l’avvio ed il perfezionamento della fase notificatoria, risalgano al successivo 23.4.2019, come da nota di attestazione del difensore del ricorrente in data 10.5.2019 agli atti;

nulla sulle spese in quanto il Ministero si è limitato a depositare nota di costituzione, senza svolgere effettiva attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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