Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25026 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3895/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. CARDARELLI 9,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TARULLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI AVALLONE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 844/40/2012 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il 26/10/2012

e depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 26 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza n. 351/2/09 della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva accolto solo in parte il ricorso contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che la decisione appellata, cui comunque rinviava per relationem, meritasse conferma, anche sul punto di merito – decisivo ai fini del beneficio fiscale de quo – che le unità immobiliari oggetto di recupero edilizio fossero tre e non una come affermato dall’Agenzia fiscale e dal primo giudice.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo tre motivi.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta la nullità della pronuncia impugnata per violazione di plurime disposizioni legislative, specificamente per mancanza totale della motivazione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo controverso, consistente nell’omesso esame e valutazione del fatto che per l’annualità 2005 si era formato un giudicato inter partes che aveva indotto l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, allo sgravio della correlativa pretesa fiscale azionata con successiva cartella esattoriale.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente denunzia vizio della motivazione in ordine al fatto decisivo che, ai fini dell’agevolazione fiscale de qua, si tratti di una o più unità abitative.

In via preliminare va rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, poichè i dedotti vizi motivazionali non sono proponibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile alle liti tributarie in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 8073 del 2014), vertendosi in un’ipotesi di “doppia conforme”.

Peraltro va rilevato che la prima censura è manifestamente fondata, essendo evidente che la sentenza impugnata è priva di quel supporto motivazionale corrispondente al “minimo costituzionale” (v. la citata pronuncia delle SU di questa Corte), non essendo adeguatamente esposte nè le ragioni di adesione alla sentenza di primo grado nè le ragioni di fatto per le quali, in particolare, si deve ritenere non spettante l’agevolazione de qua.

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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