Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25026 del 06/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25026 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 21298-2011 proposto da:
CAVALLETTO RADAMES CVLRMS59P17G850B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. BALDOVINETTI 83, presso lo
studio
dell’avvocato
CENCI
GIANMARCO,
che
lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IADANZA
PAOLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BACCHIN ANNALISA BCCNLS58R60C957T;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1297/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA dell’1/03/2011, depositata il 31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/09/2013 dal Consigliere Relatore
Data pubblicazione: 06/11/2013
Dott. ROBERTA VIVALDI;
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è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
R.g. 21298/2011
ORDINANZA
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L
–
E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte
d’Appello di Venezia del 31.5.2011 in materia di risarcimento del
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla 1.
18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata
successivamente all’entrata in vigore della stessa ( 4.7.2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame
dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa (art. 360 bis n. l c.p.c.).
Con i motivi proposti il ricorrente, al di là delle violazioni .
artt. 244 c.p.c.; 2697 c.c.; 660 c.p.) e dei vizi motivazionali
denunciati, in realtà vorrebbe un’ennesima rivalutazione del
materiale probatorio che, a fronte di una corretta e congrua
motivazione, non può essere oggetto del giudizio di legittimità.
In particolare, in ordine alla supposta omissione di pronuncia
sulle eccezioni di inammissibilità delle prove per testi dedotte
dalla Bacchin, il motivo non rispetta il dettato degli artt. 366
n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. per non indicare, né riprodurre in ricorso,
né il tenore delle eccezioni avanzate, né gli atti processuali in
cui sarebbero state sollevate.
Al che, comunque, va anche aggiunto che – secondo quanto lo stesso
ricorrente afferma – il giudice del merito si è pronunciato
sull’ammissibilità delle prove richieste, escludendone, pertanto,
l’inammissibilità prospettata, ma del tenore di tale provvedimento
non vi è traccia nel ricorso.
Quanto alle ulteriori censure che attengono tutte al materiale
probatorio posto alla base della decisione, ancora una volta deve
ricordarsi che, a fronte di una puntuale motivazione, tali censure
non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
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danno da molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Conclusivamente, il ricorso è rigettato “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata
ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle
parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto.
consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella
memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In particolare, ha ritenuto di dovere osservare.
La Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sul datoi
storico delle ” numerose” telefonate effettuate dall’odierno
ricorrente alla Bacchin, dato, peraltro, neppure negato dal
Cavalletto, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 3), e
della mancata allegazione di ” rapporti di amicizia che potessero
giustificare le telefonate”.
Punti, questi, non censurati con il presente ricorso
I rilievi,
pertanto,
attinenti all’ammissione delle prove
testimoniali – cui fa riferimento il ricorrente in memoria -,
prove queste oltretutto attinenti a modalità e durata delle
telefonate stesse ( pag. 4 della sentenza), non rivestono pregio
giuridico, posto che le prove per testi, pur ammesse, non
rivestono decisività nell’economia della sentenza.
La sentenza, infatti, prescinde dall’ordinanza ammissiva delle
prove stesse, alle quali conferisce soltanto un ruolo secondario
di supporto alla decisione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo
l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
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A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di
cassazione.