Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25025 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1998/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G & G 1 S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/38/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO, emessa il 09/07/2012 e depositata il

04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Torino ha accolto l’appello della “G & G 1 srl” – appello proposto contro la sentenza n. 107/02/2011 della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta contribuente – ed ha così annullato la cartella di pagamento adottata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006 e recupero del medesimo.

La predetta CTR – dopo avere dato atto che il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa in data 25.9.2008 al fine di ridurre gli imponibili originariamente dichiarati e così tenere conto dell’effetto derivato dall’accertamento (definito con adesione) subito in relazione ai redditi dell’anno 2004 (circa i quali l’Ufficio aveva contestato la violazione del principio di competenza a riguardo di ricavi erroneamente imputati a detto periodo di imposta) – ha evidenziato che la cartella di pagamento è stata notificata in data successiva a quella di presentazione della dichiarazione integrativa, sicchè consegue al controllo anche di quest’ultima ed implica di necessità “la valutazione dell’irrilevanza delle dichiarazioni integrative, per contrasto con il comma 8 bis dell’art. 2 e per inapplicabilità del comma 8 dello stesso art. 2 D.P.R. n. 322”. Ciò posto, la CTR ha argomentato nel senso che “non si vede come tale procedimento, indispensabile per pervenire all’emissione della cartella, sia inquadrabile legittimamente nelle procedure di controllo automatizzato ex art. 36 bis; nè la precedente notifica di comunicazione di irregolarità delle potenziali rettifiche cautelari può attrarre la fattispecie alle procedure di cui all’art. 36 bis”.

Pertanto, la CTR ha ritenuto che “la cartella è carente di motivazione e viziata da nullità originaria”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis) la parte ricorrente – dopo avere premesso che il controllo automatizzato aveva “portato a disconoscere i maggiori crediti fiscali” (originati da eccedenze di versamento nelle annualità antecedenti) “contenuti nella dichiarazione integrativa trasmessa il 25.9.2008” con cui la società chiedeva di essere ammessa ad utilizzare in compensazione e non a rimborso maggiori imposte versate nel 2005 – si duole della violazione da parte del giudicante del menzionato art. 36 bis, il quale prevede – appunto – che con la procedura di controllo automatizzato è legittimo “determinare i crediti di imposta spettanti in base alle dichiarazioni”.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Il giudicante ha infatti ritenuto che la cartella di pagamento di cui qui trattasi sia carente di motivazione in relazione alle specifiche premesse che ne hanno determinato la adozione e cioè la necessaria valutazione (implicita) dell’irrilevanza della dichiarazione integrativa (di cui si è già detto) ai fini della determinazione del credito di imposta di cui il contribuente ha chiesto il riconoscimento.

La tesi di parte ricorrente (tendente a corroborare un’impostazione di genere riduttiva degli ambiti del controllo effettuato, alla stregua di una mera operazioni matematica priva di inferenze di genere valutativo) trova, pertanto, ostacolo insuperabile nelle valutazioni del giudice del merito che (secondo l’indirizzo consolidato di codesta Suprema Corte: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7313 del 07/04/2005) ha competenza esclusiva (salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto) circa lo stabilire se, in concreto, la motivazione del provvedimento impositivo risponda o no ai requisiti di validità.

D’altronde, è principio non controverso e costantemente enunciato quello secondo il quale: “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta)” (Sez. 5, Sentenza n. 26330 del 16/12/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014).

Non coglie quindi nel segno la tesi di parte ricorrente allorchè fa premio sul disposto dell’art. 36 bis (in ordine alla possibilità di determinare con la procedura ivi contemplata i crediti di imposta spettanti in base alle dichiarazioni), perchè se l’ufficio effettivamente avesse proceduto in conformità a detta disposizione non sarebbe pervenuto al risultato di escludere, bensì di comprendere, il contenuto della dichiarazione integrativa presentata il 25.9.2008. E perciò, la obiettiva circostanza che il contenuto di detta dichiarazione integrativa sia stato disatteso implica inevitabilmente che l’ufficio non si è limitato ad una mera attività di liquidazione (quale è implicata in via esclusiva nel termine: “determinare”) ma ha anche esplicato una attività di valutazione della corrispondenza a diritto del contenuto di tale ultima dichiarazione, senza peraltro farvi corrispondere un adeguata motivazione nel provvedimento impositivo che di siffatta valutazione costituisce il risultato.

A riguardo, codesta Coste ha già plurime volte ritenuto che:”In tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6, introdotto dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1996, n. 425, il quale attribuisce all’Ufficio il potere di iscrivere direttamente a ruolo la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’Ufficio in sede di controllo della dichiarazione, detta una disciplina che ricalca quella prevista, in materia di imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis: tale disciplina, in quanto volta ad evitare l’attività di rettifica, quando l’imposta dovuta sia determinata sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo degli stessi dati, giustifica la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta sulla base di un controllo meramente cartolare della dichiarazione, ma non attribuisce all’Ufficio il potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 60, comma 6, cit., nel caso di rettifica fondata sulla contestazione della possibilità, per la contribuente, di operare la compensazione tra le somme che essa doveva pagare a titolo di acconto in base al sistema di determinazione dell’acconto prescelto ed il credito di imposta riconosciuto agli autotrasportatori dalla normativa di settore applicabile “ratione temporis”)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14070 del 27/06/2011; più di recente anche Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 25521 del 02/12/2014).

La evidente analogia delle vicende sottoposte all’esame delle pronunce da ultimo menzionate rispetto a quella in esame nella presente procedura consente di prescindere da ulteriori argomenti a sostegno della infondatezza del motivo.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia disatteso la tesi secondo cui la dichiarazione integrativa non poteva avere alcun effetto in ragione dell’avvenuto decorso del termine previsto nelle norme dianzi menzionate (ed in specie di quella del comma 8 bis, siccome si trattava di rettifica a favore della parte contribuente). La emendabilità della dichiarazione deve infatti essere consentita entro un termine ragionevole, pena la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Il motivo appare inammissibilmente formulato, per difetto di attinenza alla ratio decidendi della decisione impugnata.

Ed invero, il giudicante non si è affatto occupato della regola prevista nelle norme la cui violazione è invocata dalla parte ricorrente, essendosi limitato a considerare nulla la cartella di pagamento per difetto di adeguata motivazione, senza affatto esaminare la questione della tempestività della dichiarazione integrativa, sì che – quand’anche fosse vero l’assunto su cui si regge il motivo qui in rassegna – la sentenza non verrebbe comunque scalfita nel suo contenuto argomentativo e dispositivo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, rilevando peraltro che l’infondatezza del primo motivo, anche alla luce di ulteriori precedenti di legittimità confermativi del principio che “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864) è comunque assorbente anche del secondo.

Il ricorso va dunque rigettato, senza tassazione di spese, stante la mancata difesa della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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