Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25024 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8810-2009 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, PIGNATARO

ADRIANA che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., P.F., P.M., in qualità

di eredi di P.C., E.T.R. S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/04/2008 R.G.N. 135/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A., P.F. e P.M., in qualità di eredi di P.C., proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno nei confronti dell’INAIL, della SCCI spa e dell’ETR spa, Concessionario del servizio della riscossione, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 7 dicembre 2002, con la quale quest’ultima società aveva chiesto al loro dante causa, per conto della sede INAIL di (OMISSIS), il pagamento della somma di Euro 30.723,81 per omesso versamento di contributi previdenziali INAIL per gli anni dal 1974 al 1995, oltre alle somme aggiuntive. Gli stessi chiedevano al Tribunale di Salerno di voler accertare e dichiarare l’inesistenza e/o l’illegittimità dei crediti azionati dall’INAIL. 2. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava la cartella esattoriale opposta.

Avverso tale decisione l’INAIL proponeva appello.

3. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 135/07 rigettava l’impugnazione proposta dall’INAIL nei confronti di P. A., P.F., P.M. e la società di cartolarizzazione dei crediti INAIL, avverso la sentenza n. 1974/2006 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

4. Per la cassazione della suddetta pronuncia ricorre l’INAIL nei confronti di P.A., P.F. e P.M., in qualità di eredi di P.C., nonchè nei confronti di ETR spa, prospettando tre motivi di ricorso.

5. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INAIL appunta le sue censure su due statuizioni contenute nella sentenza.

La prima, con la quale si afferma che i premi relativi alle annualità 1981-1995 sono già stati rivendicati dall’INAIL con i decreti ingiuntivi n. 631/94 e n. 593/96 (aventi ad oggetto rispettivamente i premi assicurativi omessi dal 1981 al 1992 e dal 1985 al 1996). Avendo, quindi, già azionato in sede giurisdizionale la pretesa creditoria derivante dall’omesso versamento dei premi assicurativi negli anni 1981-1995, all’INAIL era preclusa, in forza del principio del ne bis in idem, ogni possibilità di far valere in giudizio una seconda volta i medesimi crediti.

La seconda, con la quale si afferma che le sanzioni civili relative all’anno 2000, al pari delle sanzioni amministrative pecuniarie (contemplate alla L. n. 689 del 1991, art. 7), non sono trasmissibili agli eredi, di guisa che anche sotto tale profilo la pretesa azionata dall’Istituto assicuratore con la cartella di pagamento in esame si rivela destituita di fondamento.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 21, 24 e 25 nonchè dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4.

I quesiti di diritto hanno il seguente tenore:

se l’INAIL ha piena facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ai fini dell’emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorchè abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale ed anche in presenza di un titolo di credito non sospeso e per il quale è già intervenuta una pronuncia di merito;

se viola il disposto dell’art. 2909 c.c. il giudice che non tiene conto dell’esistenza di un giudicato fra le medesime parti, in merito all’accertamento dell’esistenza dell’obbligo assicurativo, respingendo in toto l’appello relativo ad una decisione che ha annullato la cartella esattoriale il cui contenuto è invece conforme al giudicato tra le parti.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotto difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia e derivata contraddittorietà (art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura è specificata nel senso che la sentenza è insufficientemente motivata nella parte in cui non spiega quale sarebbe dovuto essere il diverso comportamento o provvedimento dell’INAIL per riscuotere il proprio credito, ed è contraddittoria nelle conseguenze perchè rende priva di efficacia la cartella esattoriale con la quale l’INAIL tenta di riscuotere un proprio credito pur senza averne disconosciuto l’esistenza, peraltro coperta da giudicato.

2.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e pertanto devono essere accolti.

Ed infatti, nella fattispecie in esame si controverte di cartella esattoriale emessa per omesso versamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, prevede espressamente l’iscrizione a ruolo quale modalità per la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive, dal che discende l’inapplicabilità, rispetto a tali pretese contributive, della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e, in difetto di espressa disposizione in tal senso, la necessità di atti prodromici condizionanti la validità della riscossione (Cass., sentenza n. 1584 del 2010).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 10991 del 2008) il principio del ne bis in idem impedisce che un accertamento giudiziale definitivo (e tale è anche il decreto emanato all’esito di procedimento monitorio, costituente, se non opposto, giudicato sostanziale sulla pretesa creditoria: vedi per tutte Cass. 6 settembre 2007, n. 18725) possa essere comunque essere rimesso in discussione in un successivo giudizio.

A questo principio si riferisce la sentenza impugnata. Si tratta, tuttavia, di principio non pertinente alla fattispecie, atteso che, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. sentenza n. 10991 del 2008), l’INAIL non ha chiesto un nuovo accertamento giudiziale, ma ha avviato la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale e nessuna norma impedisce tale scelta all’ente previdenziale, ancorchè abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, nè contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 7 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, da comma 217 a comma 225 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume l’INAIL che nel ricorso in appello aveva precisato che le somme erano richieste a titolo di sanzioni civili e cioè somme aggiuntive determinate dall’inadempimento e non sanzioni amministrative, per cui la qualità di erede non fa venir meno la relativa obbligazione.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, da comma 217 a comma 225, le sanzioni civili sono somme aggiuntive determinate dall’inadempimento e differiscono dalle sanzioni amministrative, per cui la qualità di erede non fa venir meno la relativa obbligazione al pagamento delle sanzioni civili.

Per le medesime ragioni che hanno portato all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, il terzo deve essere rigettato, in quanto si tratta di procedura meramente esecutiva che esula dall’ambito di applicazione della L. n. 689 del 1981.

4. Pertanto, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo. Cassa con rinvio anche per le spese alla Corte d’Appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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