Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25024 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 08/10/2019), n.25024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24912-2017 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA PRIVATA SAN LORENZINO SPA, in persona

dell’amministratore unico Dott. B.R., GENERALI ITALIA

SPA (OMISSIS) in persona del procuratori speciali

C.P. e P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1971/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/9/2017 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dal sig. V.V. in relazione alla pronunzia Trib. Forlì n. 339 del 2007, di rigetto della domanda proposta nei confronti della Casa di cura privata S. Lorenzino s.p.a. (già Casa di cura privata S. Lorenzino del Dott. E.B. s.p.a.) di risarcimento dei danni lamentati per erronea e tardiva diagnosi di infiammazione successivamente sfociata in “megacolon tossico”, che ha reso necessario un intervento d’urgenza successivamente effettuato presso l’Ospedale (OMISSIS), con “decorso post operatorio gravoso e penoso”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la Casa di cura privata S. Lorenzino s.p.a. (già Casa di cura privata S. Lorenzino del Dott. E.B. s.p.a.) e la società Generali Italia s.p.a. (intervenuta volontariamente nel giudizio di 1 grado).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2 e il 3 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176,1218 e 2236 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 e il 5 motivo il ricorrente denunzia “omessa pronunzia” su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole essersi erroneamente esclusa la responsabilità dei medici curanti della Casa di cura pur essendo “stato tenuto per quasi un mese in una condizione tale che avrebbe richiesto un intervento chirurgico d’urgenza senza riuscire ad individuare nè la patologia nè la corrispondente terapia”.

Lamenta che la “terapia… somministrata inizialmente… si rivelava fallace e mai fu presa in considerazione l’ipotesi di agire sulla base della c.d. step up therapy.

Si duole essersi erroneamente esclusa la sussistenza nella specie del nesso causale tra le pur riconosciute sussistenti “criticità” e “omissioni” (in particolare con riferimento alla “tenuta della cartella clinica”) nella condotta dei medici della Casa di cura e l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, senza che sia stata “fornita prova controfattuale idonea a smentire la prevedibilità delle conseguenze dannose verificatesi”, laddove l'”adozione di terapia diversa da quella steroidea avrebbe, con buone probabilità scientifiche, escluso il viraggio verso il “megacolon tossico””.

Lamenta non essersi al riguardo tenuti in considerazioni i rilievi formulati dai CTP (anche nel procedimento penale conclusosi con l’archiviazione) e le dichiarazioni testimoniali.

Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il nesso di causalità non sia stato valutato sulla base del criterio del “più probabile che non”.

Con il 7 motivo denunzia “violazione dei principi di diritto processuale in tema di spese di lite”.

Si duole che le spese di lite dei gradi di merito siano state erroneamente poste a suo carico.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare all'”esame istologico”, agli “esami ematochimici”, alla “trasfusione di sangue e… ripetuti esami ematochimici”, all'”esame istologico del 19 settembre del 2000″, all’essere stato “ricoverato ben 11 (undici) volte tra l’aprile del 2004 e il luglio del 2005”, al “processo penale, conclusosi con l’ar4chiviazione, avvenuta in data 17 febbraio 2002″, all'”incidente probatorio”, alla “gestione del caso clinico”, alla “scelta della terapia, una volta risultato evidente il fallimento della terapia steroidea”, all'”atto di citazione notificato… in data 30 maggio 2003″, alla CTU, espletata nel giudizio di 1 grado, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “relazione peritale” del prof. Ve.Be. e del Dott. M.E. espletata nel giudizio di 2 grado, alla CTP del Dott. D.M., al “monitoraggio clinico-biumorale”, alla “cartella clinica”, alla “consulenza tecnica di parte a nome della Dott.ssa F. e del Dott. S.”, alla “relazione del medico curante… Dott. P.”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della “perizia per il giudice per le indagini preliminari all’incidente probatorio del Co.”, la CTP, la CTU del Ve. e del M., la relazione del Dott. P.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (es., pagg. 17 e 60 del ricorso) nonchè l’omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (in particolare, le due CTU) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto al 6 e al 7 motivo, va infine osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittica e non argomentata doglianza, sicchè quanto dedotto si risolve nella prospettazione in realtà di un “non motivo” (cfr., da ultimo, Cass., 27/11/2018, n. 30594).

In ordine al merito, avuto in particolare riguardo ai primi 5 motivi, va osservato come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente nei propri scritti difensivi, la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza negato, anche all’esito di un compiuto giudizio controfattuale, la sussistenza nella specie del nesso di causalità tra le “due criticità evidenziate” dai CTU (e cioè “la negligente tenuta della cartella clinica in relazione alle diverse date di decorrenza della terapia cortisonica” e “il lieve ritardo nella terapia cortisonica”), nonchè l'”evoluzione” e il “decorso” del “quadro clinico”, in ragione della circostanza che “la patologia si manifestò come megacolon tossico acuto, con drastica virata peggiorativa, solo il 9/9”.

All’esito del ricovero presso la Casa di Cura di Cesena con la diagnosi di “coliche addominali e rettoragie”, e degli ulteriori esami che portarono all’accertamento della “rettocolite ulcerosa”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo come la “mancata effettuazione di esami ematochimici per 11 giorni (dal 18/8 al 29/8” non abbia nella specie assunto “una valenza causale sull’evoluzione del quadro clinico del paziente, apparendo altamente improbabile che un monitoraggio più stretto, tramite la ripetizione degli esami di laboratorio, avrebbe potuto modificare significativamente il corso degli eventi clinici dato che la brusca virata peggiorativa della rettocolite ulcerosa verso il megacolon tossico si verificò, stando ai riscontri clinici e laboratoristici, non prima del 9/9. Per questa ragione, più frequenti esami ematochimici non avrebbero potuto evidenziare la patologia che ancora non era sorta”.

La corte di merito ha d’altro canto osservato come “secondo i consulenti, qualora la terapia cortisonica fosse iniziata il 22/08, considerando che a quella data la diagnosi di rettocolite ulcerosa era di grado moderato, è da ritenere appropriata e conforme alle linee guida la somministrazione di Metilpredinisolone (farmaco corticosteroideo) accompagnato, tra l’altro, da Salazopirina… e Asacol…; il 27/8 come anche il 31/8 secondo i parametri clinici la malattia non aveva ancora l’evidenza d gravità, ma era da considerarsi moderata grave ed i consulenti ritengono di non ravvisare errori od omissioni nell’iniziale terapia cortisonica… tenendo altresì presente come non vi fu una risposta alla terapia medica di carattere migliorativo. In base a tali dati, i consulenti ritengono altamente probabile che una terapia corstisonica anticipata di 3 – 4 giorni e a dosaggio più elevato, così come la ripetizione di esami di laboratorio, non avrebbero potuto modificare significativamente il corso degli eventi rapportabili all’evoluzione del quadro stesso”.

Emerge dunque evidente, a tale stregua, da un canto, come la corte di merito sia pervenuta a concludere che “le criticità esaminate… non interferirono significativamente sull’evoluzione della patologia, considerando sia le caratteristiche della rettocolite ulcerosa che del megacolon tossico”, sottolineando che “a tali conclusioni i perito sono giunti anche avvalendosi di un ragionamento controfattuale giungendo a ritenere altamente improbabile che una terapia cortisonica anticipata di 3 – 4 giorni (ipotizzandone dunque l’inizio il 27/08) ed a più elevato dosaggio, così come la ripetizione degli esami di laboratorio, tramite un monitoraggio più stretto, avrebbero potuto modificare significativamente il corso degli eventi che videro l’aggravamento della patologia inizialmente diagnosticata”, in esplicazione dei poteri al giudice di merito spettanti.

Per altro verso, come il ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Non può infine sottacersi come secondo risalente orientamento di questa Corte al giudice di merito non possa invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore delle controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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