Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25024 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25024 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAR Gian Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
– ricorrente contro
COMUNE DI SAN DOMA’ DI PIAVE, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Mariateresa Borgato Pagotto e Nicola Di Pierro, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultimo in Roma, via Tagliamento, n. 55;
– controrícorrente –

2.1311/3

Data pubblicazione: 06/11/2013

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 11 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

uditi gli Avv. Luigi Manzi e Nicola Di Pierro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
l. – Pronunciando nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo in relazione al pagamento di prestazioni professionali, promosso dal Comune di San Donà di Piave nei confronti
dell’arch. Gian Paolo Mar, il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 11 novembre 2002, ha dichiarato la propria incompetenza, in ragione della clausola compromissoria contenuta
nel contratto, e, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo,
condannando poi l’arch. Mar – con ordinanza in data 8 agosto
2003, a correzione dell’errore materiale occorso – a restituire quanto indebitamente percepito.
2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria 1’11 maggio 2007, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato
improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo, e la relativa
domanda di pagamento, con riferimento al compenso per la rada-

2

Giusti;

zione del piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova; ha rigettato nel merito l’appello proposto dal Mar e confermato la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo; ha
condannato il Mar alla restituzione al Comune delle somme ri-

ingiuntivo, con gli interessi legali dalla data del pagamento;
ha regolato le spese di lite.
La Corte territoriale ha rilevato che l’unico contratto
scritto è il disciplinare di incarico di consulenza urbanistica e di redazione di piani attuativi per la frazione di Chiesanuova, recante la data del 5 febbraio 1981, sicché la clausola compromissoria invocata dall’ente appellato può assumere
rilevanza soltanto in relazione al piano particolareggiato di
quella frazione, ma non per le altre attività di cui è stato
chiesto il pagamento del compenso. Il giudice d’appello ha poi
osservato che, quanto al corrispettivo richiesto dal Mar per
le ulteriori progettazioni, l’assenza di un contratto scritto
determina la nullità del rapporto di prestazione d’opera e fa
escludere che il professionista possa avanzare nei confronti
del Comune alcuna pretesa, atteso che il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello, notificata il 18 settembre 2007, il Mar ha proposto

3

scosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto

ricorso, con atto notificato il 15-20 novembre 2007, sulla base di un motivo.
Il Comune di San Donà di Piave ha resistito con controricorso.

1.

Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione

degli artt. 284 e 288 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,
1418, 1419 e 1423 cod. civ.) il ricorrente – premesso di avere
interesse “di dare corso ad un giudizio per indebito relativo
a tutte le domande e, viceversa, di non dare corso al giudizio
arbitrale, limitatamente alla redazione del piano particolareggiato della frazione di Ciesanuova, per non vedersi poi in
quella sede dichiarare nullo il contratto e, quindi, inapplicabile la clausola compromissoria (con tutto quello che ne
conseguirebbe in ordine alla soccombenza e all’ulteriore protrarsi del giudizio)” – sostiene che la clausola compromissoria invocata dal Comune non poteva assumere rilevanza neppure
in ordine al piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova per la mancata previsione della copertura dell’impegno
di spesa, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare
la nullità dell’intero contratto, anche con riferimento
all’incarico assistito da forma scritta, e dichiarare improponibili tutte le domande. Il motivo si conclude con il quesito
“se sia nullo il contratto di conferimento di incarico professionale da parte di un Comune, quando il contratto, se pure

4

Considerato in diritto

redatto in forma scritta, tuttavia non contempli la relativa
previsione di spesa e il suo finanziamento”.
2. – Il motivo – che sottopone al giudice di legittimità
una questione di diritto, quella della nullità del contratto

sione dell’impegno di spesa, per farne derivare la inapplicabilità della clausola compromissoria in detto contratto contenuta – non può trovare ingresso in questa sede, per difetto di
interesse a far valere la ragione di impugnativa prospettata.
Va premesso che, in relazione alla domanda di pagamento
avanzata dal professionista con riferimento al compenso per il
piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova, la Corte d’appello ha riconosciuto, così come il primo giudice, piena operatività alla clausola compromissoria inserita nel disciplinare, sia pure inquadrando la rilevanza della clausola
non in termini di declinatoria di competenza, ma di rinunzia
convenzionale all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato.
Ciò stando, il ricorso – nel tendere ad una tutela diversa
da quella perseguita con la domanda giudiziale che ha dato avvio alla causa, volta ad ottenere il riconoscimento del vantato credito – muove dall’assunto che la (invocata per la prima
volta) nullità del contratto comporti, per trascinamento, la
nullità della clausola compromissoria in esso contenuta, e
quindi la non necessità di “dare corso al giudizio arbitrale”.

5

di conferimento di incarico professionale per mancata previ-

Ma si tratta di un presupposto inesatto. Infatti, in virtù
del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria
non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inse-

la del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono
le cause di invalidità del negozio sostanziale; ne consegue
che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri
l’accertamento della dedotta invalidità (Cass., Sez. I, 12
marzo 1990, n. 2011; Cass., Sez. I, 20 giugno 2000, n. 8376;
Cass., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2529; Casa., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22608).
3. – Il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio dà cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000
per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 24 ottobre 2013.

rita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quel-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA