Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25023 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13333-2009 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato GICCA PALLI STELIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/03/2009 R.G.N. 291/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di L’Aquila del 13.2.2008 veniva dichiarato il diritto di L.M., studente dell’Iris, all’indennità temporanea assoluta e il diritto all’indennizzo per danno biologico nella misura dell’8% per l’infortunio subito il (OMISSIS).

Sull’appello dell’INAIL la Corte di appello di l’Aquila con sentenza del 12.2.2009 lo dichiarava inammissibile. La Corte territoriale rilevava che l’appello verteva solo sull’indennità temporanea e che il giudice di prime cure sul punto non aveva delibato in quanto l’INAIL non aveva avanzato sulla questione alcuna contestazione in primo grado o ancor prima, anzi aveva posto in pagamento la relativa somma salvo poi bloccare gli assegni.

Ricorre l’INAIL con due motivi, resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’INAIL deduce la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.: la prestazione non spetta agli alunni in quanto non percepiscono alcuna retribuzione e quindi si trattava di un’eccezione in senso stretto in quanto si evidenziava la mancanza di uno dei presupposti del diritto: con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 4 e 68: la prestazione non spetta gli alunni in quanto gli stessi non hanno un rapporto di lavoro nè percepiscono retribuzione di sorta.

I due motivi vanno esaminati insieme in quanto tra loro connessi ed appaiono entrambi fondati.

In ordine al primo motivo si osserva che la Corte territoriale ha errato nel considerare inammissibile l’appello per non essere stata la doglianza relativa alla non spettanza agli alunni della prestazione richiesta avanzata in prime cure, in quanto si tratta di un profilo attinente alla stessa finalità della norma invocata dal ricorrente ed ad un suo necessario presupposto, come la percezione di una retribuzione, profilo che poteva essere accertato di ufficio.

Erroneamente si è ritenuto pertanto inapplicabile l’art. 345 c.p.c. e la connessa norma di cui all’art. 437 c.p.c..

Accolto il primo motivo e cassata sul punto la sentenza impugnata, secondo l’originaria concezione codicistica del giudizio di cassazione, ossia secondo la concezione espressa in particolare nell’art. 384 c.p.c. prima della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 666 la causa avrebbe dovuto essere rinviata ad altro collegio d’appello per la risoluzione della questione non decisa e concernente la spettanza dell’indennità temporanea.

Si tratta tuttavia di questione di diritto che non richiede accertamenti di fatto onde essa può essere risolta immediatamente da questa Corte ai sensi dell’attuale testo dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, dichiarando la fondatezza della tesi sostenuta da parte dell’istituto ricorrente.

Nè potrebbe obiettarsi che con ciò la Corte rilevi d’ufficio una questione su cui non si sia avuto il contraddittorio, giacchè essa è stata sollevata dall’Istituto con il secondo motivo di censura, al quale l’intimato ha ampiamente risposto nel controricorso (cfr. art. 384 cit., comma 3).

Si deve perciò affermare che la Corte di legittimità, nel cassare la sentenza d’appello avente contenuto soltanto processuale, può esercitare il potere, attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, di negare l’astratta configurabilità del diritto soggettivo affermato dall’attore con l’atto introduttivo del processo e così di rigettare la domanda, perchè sulla questione si sia svolto il contraddittorio nella stessa fase di cassazione (art. 384, comma 3).

Come ha ritenuto la stessa Corte “nonostante l’espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione e relativa attività, non può in ogni caso ritenersi … spettare ad essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece chiaramente il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68 che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente o di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative” (cass. n. 15939/2001, in un caso in cui la questione della non spettanza della prestazione richiesta agli alunni era stata sollevata solo con il ricorso in cassazione; cfr. anche cass. n. 564/2005, cass. n. 12402/2002). Alla stregua di questo orientamento, che si condivide pienamente, non sussiste il presupposto per l’erogazione del chiesto beneficio che ha finalità incompatibili con la status di alunno.

Si deve in conclusione accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettare la domanda avente ad oggetto l’indennità temporanea. Stante la natura della controversia, una certa incertezza giurisprudenziale dovuta anche all’evoluzione della materia relativa alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardo insegnanti ed alunni degli istituti scolastici (cfr. cass, n. 159939/20011) sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta a domanda avente ad oggetto l’indennità temporanea.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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