Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25023 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 10/10/2018), n.25023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 21100-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIGURE CALCESTRUZZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Ligure Calcestruzzi S.r.l. impugnava una cartella di pagamento innanzi alla CTP di La Spezia con cui, in liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta per gli anni 2002 – 2003, venivano richieste le imposte non versate ed i relativi interessi e sanzioni. La CTP, con sentenza n. 33/1/08, preso atto che le imposte ed i relativi interessi erano stati assolti, accoglieva il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla CTR della Liguria che, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il gravame sulla base del rilievo che la società aveva dimostrato di avere subito una grave crisi aziendale a causa di un sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica di La Spezia, per motivi di carattere ambientale. Pur non essendo risultata alcuna responsabilità a carico della società, le difficoltà finanziarie avevano causato ritardi nei pagamenti, che non erano imputabili a colpa o a dolo, ma a causa di forza maggiore, con la conseguenza che le sanzioni irrogate non erano dovute. L’Ufficio ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la situazione di sequestro preventivo dell’azienda integrava gli estremi della causa di esclusione della colpevolezza costituita da forza maggiore, laddove una situazione di grave dissesto finanziario non può far ritenere integrata tale esimente, dovendosi altrimenti ritenere che ogni situazione di obiettiva difficoltà economica possa essere sufficiente a fare andare esente il contribuente da conseguenze sanzionatorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , artt. 2 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35,comma 3, e dell’art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la CTR, aderendo alla prospettazione della contribuente, secondo cui il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto fosse giustificato dal grave stato di dissesto finanziario, cui la società era incorsa in seguito di una iniziativa giudiziaria intrapresa dalla Procura della Repubblica di La Spezia, integrerebbe gli estremi della causa di esclusione della colpevolezza costituita dalla forza maggiore, avrebbe dovuto, anzichè limitarsi ad annullare integralmente l’avviso impugnato, determinare le residue poste dovute.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35,comma 3 e dell’art. 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Ufficio ricorrente propone il precedente motivo di ricorso anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, qualora la S.C. ritenesse di qualificare l’errore in cui è incorsa la CTR come vizio che non determina la nullità della sentenza o del procedimento. Si precisa che, in ipotesi in cui si ritenesse sussistente la forza maggiore, la sentenza sarebbe comunque viziata, atteso che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, disciplina la forza maggiore quale causa di esclusione della punibilità limitatamente alla applicazione delle sanzioni, mentre la CTR avrebbe illegittimamente annullato l’atto impositivo nella sua interezza.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento con cui si attesta l’avvenuta notifica dell’impugnazione alla parte intimata, che non si è costituita in giudizio, tenuto conto che il ricorso è stato notificato dall’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 4, alla società contribuente mediante spedizione di copia conforme all’originale a mezzo di Poste italiane con raccomandata a.r..

Questa Corte ha precisato che: “La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità ed idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte” (Cass. n. 25912 del 2017; Cass. n. 9432 del 2018).

PQM

5. Da siffatti rilievi consegue l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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