Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25023 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 08/10/2019), n.25023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10163-2016 proposto da:

FCA ITALY SPA in persona del Procuratore B.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO GUFONI;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAPPALARDO, rappresentata e difeso dall’avvocato IRENE SABA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1784/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO GUFONI;

udito l’Avvocato IRENE SABA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/10/2015 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla società Fiat Group Automobiles s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Lucca n. 213/2013, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dalla sig. M.B. di risarcimento del danno alla salute di natura psichica sofferto in conseguenza di difetto dell’autoveicolo dalla medesima “acquistato e guidato”, allorquando, “mentre eseguiva un sorpasso sulla strada statale del (OMISSIS) in località (OMISSIS) con l’autovettura Lancia Musa si ritrovava nell’impossibilità di staccare il pedale dell’acceleratore che restava completamente premuto e bloccato e quindi (di) rallentare la marcia del veicolo stesso”, in ragione della successivamente accertata mancanza del tampone di arresto del pedale dell’acceleratore.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Fiat Group Automobiles s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto fondata la domanda di controparte “senza che quest’ultima avesse provato i fatti posti a fondamento della domanda”.

Lamenta che tale giudice ha basato “il proprio convincimento unicamente sulle risultanze di una CTU medico-psichiatrica” fondata “su quanto riferitogli dalla stessa parte in causa, senza che… esistesse in atti neppure una prescrizione medica… del farmaco asseritamente assunto, addirittura per un lungo periodo di tempo”.

Lamenta, ancora, non essersi considerato che anche l’accertamento contenuto in una CTU come nella specie percipiente “non possa prescindere dalla valutazione di elementi idonei a corroborare e confermare i fatti allegati”, e che in ogni caso “la C.T.U. percipiente non può diventare mezzo sostitutivo dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nè mezzo suppletivo di carenze probatorie di fatti agevolmente dimostrabili dalla parte con prove documentali e/o testimoniali”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2043 e 2054 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina della r.c.a. e la conseguente copertura del sinistro da parte dell’assicurazione obbligatoria.

Lamenta che erroneamente si è ritenuto nella specie inapplicabile ai fini della liquidazione equitativa del danno il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’ipotesi di cui all’art. 2054 c.c., u.c., di danno derivato, nel corso della circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, da vizio di costruzione, concorrono la responsabilità obiettiva del conducente e del proprietario, sancita dalla detta disposizione, nonchè la responsabilità ex art. 2043 c.c. del costruttore il quale per colpa abbia costruito il veicolo col vizio che ha determinato il danno.

A tale stregua, ove più soggetti, con attività sia pure diverse e non contemporanee (e cioè il fatto della difettosa costruzione imputabile al costruttore, e quello della circolazione, imputabile al proprietario e al conducente) concorrano a produrre il medesimo fatto dannoso, si verifica la situazione prevista dall’art. 2055 c.c. della responsabilità solidale (v. Cass., 2/3/1973, n. 577. Contra v. peraltro Cass. n. 1929/60).

Si è altresì precisato che il fabbricante-venditore di una cosa è responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi in essa riscontrati, ma altresì, a titolo di illecito, del danno sofferto da terzi in dipendenza di tali vizi, che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si e verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Tale responsabilità extracontrattuale del fabbricante (che, svincolata dal termine di prescrizione stabilito dall’art. 1495 c.c., è soggetta al termine prescrizionale previsto dall’art. 2947 c.c.) è configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività, e può ricadere anche a carico di una pluralità di soggetti, ove questi – pur se in fasi diverse (ad es., chi fondendo la materia prima, chi elaborandola, chi inserendola in una complessa apparecchiatura, chi, infine, sottoponendo quest’ultima ad un ulteriore processo di “assemblaggio”) – abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto difettoso (v. Cass., 13/3/1980, n. 1696).

Va sotto altro profilo osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario, purchè entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria la parte abbia allegato i corrispondenti fatti ponendoli a fondamento della domanda, e il relativo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. Cass., 10/9/2013, n. 20695).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, in ordine alla sollevata questione circa se nella specie trovi applicazione la disciplina della r.c.a. ovvero quella della responsabilità da prodotto difettoso, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo essersi nel caso “fornita la prova che l’evento è dipeso non da un sinistro stradale bensì dalla difettosità del mezzo montato sulla vettura di M. e dunque non è stato conseguente alla circolazione del veicolo ma all’assenza del montaggio del tampone di arresto del pedale dell’acceleratore, come correttamente documentato in atti, che durante il suo utilizzo ha cagionato, proprio a seguito della indicata carenza, il blocco del pedale dell’acceleratore e non la sua rottura da usura”; al riguardo sottolineando che trattasi di circostanza che “FCA non ha mai contestato… limitandosi genericamente ad addurre che, siccome l’evento era ricollegabile alla circolazione, dovevano essere applicati i parametri liquidatori relativi”.

Ha ulteriormente posto in rilievo che “i danni fatti valere nella vicenda non solo (recte, sono) quelli da circolazione stradale ma da difetto di produzione del veicolo, tant’è vero che i danni verificatisi nell’occorso non sono quelli arrecati dal conducente a terzi o di terzi al conducente, ma dalla vettura guidata dal conducente a lui medesimo, fatto questo che delinea una diversa prospettiva di valutazione del danno che rende inapplicabili le norme sulla circolazione stradale e in particolare il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139”, altresì sottolineando che “se così non fosse, se cioè fossimo in presenza di un sinistro stradale, non sarebbe stato richiesto il risarcimento del danno al produttore del veicolo che non ha mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma sarebbe stata coinvolta la compagnia assicuratrice qualora M. avesse assicurato questo tipo di danni”.

Ritenuto che nella specie la circolazione stradale abbia costituito mera occasione di danno (“non vi è contestazione sul fatto storico presupposto, ovvero sulla circostanza che M. sia incorsa in una situazione problematica ansiogena e stressante alla guida della vettura Lancia per un difetto di funzionamento del sistema frenante della vettura (la menzionata assenza del tampone di arresto del pedale dell’acceleratore, come riconosciuto prima dall’autofficina Fiat e poi dall’odierna parte appellante). Vi è infatti assenza di formali contestazioni sul punto da parte di FGA (recte, FCA), che si è limitata ad affermare che il fatto in sè non poteva aver comportato il danno psichico lamentato (nella entità lamentata dalla parte offesa), e non essendovi stato un sinistro vero e proprio per il fatto che la vettura era stata arrestata senza che vi fosse stata una qualche collisione”), la corte di merito ha d’altro canto posto in rilievo che “che la CTU, data la natura psichica dell’affezione lamentata, ha asseverato, con la somministrazione a M. di test neuropsicologici… la sussistenza di quella patologia che già il certificato medico del settembre 2008 Dott. Mi. aveva rappresentato”.

Ha altresì evidenziato che il non essere stata “versata ulteriore e diversa documentazione afferente terapie e visite specialistiche non sminuisce la valenza accertativa in questione. Oltretutto non può negarsi che, sulla base della certificazione medica detta, la CTU sia stata di natura percipiente (anche per la somministrazione dei test detti) sicchè è essa stessa fonte diretta di prova in considerazione proprio della particolare patologia rappresentata da parte attrice che non potrebbe essere verificata se non con gli accertamenti eseguiti e non con esami di natura clinica”.

Nel fare richiamo, a fronte della censura già in quella sede mossa dall’allora appellante ed odierna ricorrente, all’orientamento consolidato di questa Corte in tema di CTU percipiente, la corte di merito ha posto in rilievo che quanto nella specie rileva “è l’attestazione circa la sussistenza dell’affezione che ha colpito M., e non la relativa terapia, sebbene la seconda sia conseguenza della prima, considerato altresì che parte appellante non assume che la patologia (di per sè negata) sia stata aggravata per mancanza di interventi terapeutici”.

Ha ulteriormente osservato, nel rigettare la censura circa l’inidoneità di “una psicologa” a rilasciare “un parere, anche solo di conferma, di una patologia psichiatrica come nella specie il DPTS (disturbo post traumatico da stress”, che “la Dott.ssa R. ha svolto… la funzione che le era stata demandata, vale a dire la somministrazione di test specifici”, la “cui valutazione è stata poi operata da CTU Dott. Ra., che l’ha confermata e avvalorata in ogni sua parte”, altresì sottolineando come “a nulla può… rilevare… che M. non abbia dimostrato di essere stata assente dal lavoro, posto che è lo stesso CTU ad aver dato atto che la patologia riscontrata non è stata tale da impedire del tutto o in parte l’attività lavorativa”.

Non può d’altro canto sottacersi che l’ulteriore statuizione secondo cui, “nonostante parte appellante lamenti che il primo giudice non abbia rinnovato la CTU su cui ha insistito il gravame… nulla ha formalizzato in proposito in sede di conclusioni, sicchè alla stessa si ritiene che abbia voluto rinunciare”, è invero rimasta dall’odierna ricorrente non idoneamente censurata.

Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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