Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25023 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28772-2013 proposto da:

NERETINA S.R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSFPPI CAGNETTA giusto

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 174/28/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il

21/12/2012 e depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Giuseppe Cagnetta, per la ricorrente, che si riporta

agli atti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Bari ha respinto l’appello della “Neretina srl” – appello proposto contro la sentenza n. 690/03/2011 della CTP di Taranto che aveva già disatteso il ricorso della società contribuente – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRES anno 2004, avviso con cui era stata rettificato il reddito di partecipazione nella “Impresa del Fiume spa”, determinato per effetto del regime di trasparenza fiscale elettivamente stabilito dalla società contribuente a termini dell’art. 115 TUIR. Detto avviso era stato adottato dall’Amministrazione previo annullamento in autotutela di precedente avviso emesso per lo stesso presupposto e per lo stesso anno di imposta ma con determinazione di un minor imponibile, e ciò perchè in quella precedente sede l’Amministrazione aveva imputato alla socia “Neretina srl” il (medesimo) reddito accertato in capo alla “Impresa Dal Fiume spa”, “in misura pari al 5% della propria quota” ed ai sensi dell’art. 89 TUIR per la ristretta compagine sociale partecipata” (il virgolettato è desunto dallo stesso ricorso per cassazione).

La predetta CTR ha motivato la evidenziando che del tutto erroneamente la contribuente riteneva che “l'”aumento del reddito contestato con il secondo avviso di accertamento poteva avvenire solo sulla base della sopravvenuta conoscenza…di elementi nuovi e non a seguito della rielaborazione degli stessi elementi già conosciuti dall’Ufficio”, essendosi trattato di una ipotesi di sostituzione di un precedente avviso annullato nell’esercizio del potere di autotutela, sicchè non veniva in causa l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 relativo alle ipotesi di accertamento integrativo o modificativo.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 43 dianzi menzionato e, contempo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, quest’ultimo concretamente non sviluppato nel contesto del motivo) la ricorrente prospetta che la Commissione di appello aveva violato il principio per cui non è consentito annullare un avviso di accertamento già notificato e sostituirlo con un altro nuovo e contenente una maggiore pretesa impositiva, in ragione degli stessi elementi già noti al momento dell’emanazione del provvedimento sostituito. Altrimenti la reiterazione del potere impositivo finirebbe per costituire modalità elusiva del divieto sancito dall’art. 43 menzionato.

Il motivo appare manifestamente infondato e da disattendersi.

Come ha esplicato la stessa parte ricorrente nel ricorso per cassazione, l’Amministrazione ha – nella specie qui in esame – rinnovato un atto precedentemente annullato nell’esercizio del potere di autotutela in ragione della sostanziale ragione che il primo dei due accertamenti era stato emesso sula scorta di un erroneo criterio di imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società e ciò – evidentemente – perchè l’Amministrazione procedente non aveva tenuto in considerazione la scelta fatta dei soci (a mente degli art. 5 e 115 TUIR) a favore del criterio “per trasparenza”.

Vertendosi – perciò – in materia di accertamento “unitariamente adottato” a riguardo della società e dei soci (alla stessa stregua di quanto avviene nell’ipotesi del criterio normativamente imposto a riguardo delle società di persone – art. 5 TUIR), non è affatto da dirsi che con l’emissione del nuovo avviso di accertamento riferito al socio “Neretina srl” l’Amministrazione abbia accertato nuova materia imponibile, essendosi invece limitata a modificare (adattandolo a quello applicabile per la stessa attività elettiva esplicata nelle forme di cui si è detto) il criterio di imputazione della maggiore ricchezza già accertata, ai fini di un criterio di imposizione diverso da quello in un primo momento applicato.

Non è chi non veda, perciò, che si verte qui in ipotesi affatto diversa da quella disciplina dal richiamato art. 43 (che concerne gli avvisi integrativi e modificativi, per i quali soltanto vale il presupposto nella stessa norma fissato della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto prima ignorati).

Come ha già correttamente rilevato il giudice del merito, vale qui invece il principio della discrezionale potestà dell’amministrazione di ricorrere all’istituto dell’autotutela (siccome istituto di carattere generale) ai fini del riesame e della correzione di un non corretto esercizio della potestà impositiva, sia in ordine alle procedure eventualmente adottate che in ordine alla disciplina sostanziale applicata. All’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento erroneamente conformato segue poi inevitabilmente – per mera conformazione alla necessitata attività imposta dalla legge e cioè per atto dovuto – l’adozione del provvedimento ritenuto conforme al precetto normativo e che sostituisce il precedente ormai cassato.

A conferma di quanto sopra, basti qui menzionare le seguenti:

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8854 del 21/08/1993: “Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 nella parte in cui consente modificazioni dell’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell’Ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo (nella specie per carenza di motivazione), alla cui rinnovazione con la sua integrazione o sostituzione, con un atto valido, l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere di autotutela, a norma dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 per correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto”;

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002:”In tema di accertamento tributario, è legittimo il comportamento dell’amministrazione finanziaria che annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell’esercizio del potere generale di autotutela, diverso dal potere previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, lo sostituisca con un nuovo avviso”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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