Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25023 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25023 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 27254-2007 proposto da:
MAZZANTI PAOLO MZZPLA47T21A944V e MAZZANTI GIANNI
MZZAGNN41M13A944T eredi della sig.ra LUPOLI ANGIOLINA,
deceduta nelle more del processo, titolare della Ditta
LANE VALSESIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato
2013
2167

GIORGIO STEFANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUARDUCCI GIANNETTO;
– ricorrenti contro
TEXWELL ITAL S.R.L. gia’ TEXWELLITALIANA S.P.A., C.F.

Data pubblicazione: 06/11/2013

01061440481,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO

27.,

presso lo studio dell’avvocato SRUBEK

TOMASSY CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato
CAPPELLI PAOLO MASSIMO;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1494/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 07/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Presidente Dott. ROBERTO
MICHELE TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il l ° marzo 1988
Angiolina Luppoli proponeva opposizione al decreto
in data 30 gennaio 1988, emesso dal Presidente del

ingiunto di pagare £ 10.183.257 in favore della
Texwell Italiana s.p.a. a titolo di corrispettivo
per forniture di merci rimaste insolute.
Quale unico motivo di opposizione Angiolina
Luppoli deduceva in compensazione un proprio
maggiore credito di £ 108.698.046 derivante da
cessione di credito in suo favore eseguito dalla
ditta Figli di Agostino Mazzanti, creditrice della
Texwell Italiana s.p.a. per provvigioni maturate
nell’ambito di un rapporto di agenzia.
Con sentenza in data 10 novembre 1998 il Tribunale
di Prato respingeva l’opposizione, rilevando che il
credito eccepito in compensazione non era
dimostrato, in quanto la sola prova offerta era
costituita da una comparsa di costituzione in altro
giudizio tra la società opposta ed il terzo
cedente, in cui la società riconosceva la cessione,
contestava l’esistenza stessa del credito ceduto e
comunque l’ammontare di esso.

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Tribunale di Prato, con il quale le era stato

Angiolina Luppoli proponeva appello, che veniva
rigettato dalla Corte di appello di Firenze con
sentenza in data 7 settembre 2006.
I giudici di secondo grado rilevavano che
l’appellante aveva prodotto in giudizio conteggi
(non sottoscritti da controparte) e n. 424 fatture
di vendita emesse dalla Texwell Italiana s.p.a. in
data anteriore alla cessione di credito per affari
procacciati dalla cedente, come si desumeva
dall’annotazione “rappresentante Mazzanti” apposta
sulle fatture in questione.
In tal modo, però, a tutto voler concedere, poteva
ritenersi dimostrato che il cedente aveva
procurato affari per la Texwell Italiana s.p.a. per
l’ammontare risultante dalle fatture esibite e che
la preponente li aveva eseguiti consegnando la
merce alla clientela, ma non poteva ritenersi
dimostrata anche la riscossione del prezzo delle
forniture, in adempimento dell’onere che gravava
sull’agente in base alla formulazione

ratione

temporis dell’art. 1748 cod. civ.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per
cassazione, con quattro motivi, Paolo e Gianni
Mozzanti, quali eredi di Angiolina Luppoli.
Resiste con controricorso la Texwell Italiana

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s.r.1., già Texwell Italiana s.p.a.
Motivi della decisione
Da un punto di vista logico va esaminato per primo
il secondo motivo, con il quale si contesta,
innanzitutto, l’interpretazione data dalla Corte di

civ. e si sostiene che ai fini del pagamento della
provvigione in favore dell’agente era sufficiente
l’esecuzione dell’affare, da intendersi quale
consegna della merce, non essendo invece necessario
anche la riscossione del prezzo da parte del
preponente.
La doglianza è infondata, in quanto la Corte di
appello si è rifatta all’orientamento di questa
S.C. secondo il quale nel giudizio promosso
dall’agente contro la ditta proponente per
l’accertamento del suo diritto al pagamento della
provvigione, l’agente stesso ha l’onere di provare
che gli affari da lui promossi sono andati a buon
fine, ovvero che il mancato pagamento dei premi
fosse dovuto a fatto imputabile al preponente
(cfr., in tal senso, da ultimo, sent. 3 settembre
2003 n. 12838).
I ricorrenti deducono, poi, che la Corte di
appello di Firenze non ha considerato che il

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appello al testo originario dell’art. 1748 cod.

mancato

pagamento

(eventuale)

da

parte

dell’acquirente procacciato dall’agente rientra
nell’ipotesi

dall’apposito

e

specifico istituto dello “star del credere”.
A prescindere dalla novità della questione, e
dalla considerazione che in tema di rapporto di
agenzia lo “star del credere” (ora non più
consentito) avrebbe dovuto essere espressamente
previsto, non si comprende l’utilità del suo
richiamo nella attuale controversia, dal momento
che in base ad esso l’agente avrebbe dovuto
rispondere nei confronti del preponente per
l’esecuzione dell’affare, percependo una
provvigione ridotta.
Sempre da un punto di vista logico va poi
esaminato il terzo motivo, con il quale i
ricorrenti denunciano erronea interpretazione
dell’art. 1748 cod. civ., sotto un altro profilo,
deducendo che, anche volendo ritenere che il
diritto alla provvigione fosse condizionato al
pagamento del terzo, tuttavia l’onere del mancato
verificarsi di questo fatto (cioè l’insolvenza del
terzo acquirente procacciato) gravava sul
preponente ai sensi dell’art. 2697 cpv. cod. civ.,
in base al quale “chi eccepisce l’inefficacia di

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disciplinata

tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti sui cui l’eccezione si
fonda”; ciò a prescindere che diversamente opinando
si accollerebbe all’agente una prova diabolica, dal
momento che non ha la possibilità di controllare se

Anche tale motivo è infondato.
Nella prima parte ribadisce l’interpretazione
dell’art. 1748 cod. civ., che, come già detto,
questa S.C. ha ritenuto infondata.
Nella seconda parte trascura che l’art. 2697 cpv.
cod. civ. si riferisce alla prova della inefficacia
dei fatti costitutivi del diritto, se provati.
Nella specie, invece, come già detto, rientrava
nel fatto costitutivo del diritto dell’agente alla
provvigione il buon fine dell’affare e tale
elemento della fattispecie è stato ritenuto non
provato, per cui quando i ricorrenti deducono, sul
presupposto che per il riconoscimento di tale
diritto era sufficiente la prova della conclusione
dell’affare, spettando al preponente la prova del
mancato pagamento, operano una inversione
dell’onere probatorio.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della
mancata

ammissione del giuramento suppletorio,

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il terzo acquirente ha pagato.

avente ad oggetto l’esistenza o meno di affari non
andati a buon fine.
Il motivo è infondato.
E’ sufficiente in proposito ricordare che non è
sindacabile la decisione del giudice di merito di

il giuramento suppletorio (cfr., in tal senso, da
ultimo, la sentenza 2 aprile 2009 n. 8021).
applicazione della regola generale di cui all’art.
2697 cod.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la
prova del fatto che tutti gli affari con
riferimento ai quali vi era stata la cessione del
credito relativo alle provvigioni fossero andati a
buon fine, risultava: a) dalla stessa confessione
della Texwell Italiana s.p.a. in altro giudizio; b)
dal comportamento di tale società, che non ha mai
espressamente dedotto che alcuni affari non fossero
andati a buone fine; c) dalle fatture relative agli
affari conclusi.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non è esatto che la Texwell
Italiana s.p.a. avesse espressamente riconosciuto
che tutti gli affari erano andati a buon fine; il
contrario risulta dagli stessi scritti difensivi di

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non fare uso del potere discrezionale di deferire

tale società citati nel ricorso.
Per le stesse considerazioni non è esatto che la
Texwell Italiana s.p.a. non aveva dedotto che
alcuni affari non erano andati a buon fine, a
prescindere dalla considerazione che, come già

buon fine.
Le

fatture

esibite,

infine,

provavano

la

conclusione degli affari, ma non il buon fine degli
stessi, come correttamente rilevato dalla Corte di
appello di Firenze.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con
condanna dei ricorrenti,in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti
in solido al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida nella complessiva somma di
euro 3.200,00, di cui euro 200, per esborsi.
Roma, 24 ottobre 2013

detto, spettava all’agente fornire la prova di tale

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