Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25022 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18363-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del letale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

EUROPA 175 presso la Direzione Affari Legali di POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO AMATO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COBAS PT CUB MILANO E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, G.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 902/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2011 R.G.N. 1099/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato PASQUALE DI ISSO per delega verbale Avvocato

ANTONINO AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 luglio 2011, ha confermato, sebbene con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso di Poste Italiane Spa volto a far accertare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno inflitta a G.P. per avere indetto, quale RSU appartenente all’organizzazione sindacale Cobas PT CUB, una assemblea non autorizzata presso l’ufficio postale (OMISSIS) senza avvisarne il responsabile.

La Corte territoriale, “considerato che la lavoratrice ha dedotto che l’individuazione dell’unità di competenza cui inoltrare la comunicazione sarebbe avvenuta in conformità di prassi già sperimentata in precedenza, e non è stata contestata sul punto”, ha ritenuto che “l’inesatto adempimento, pur accertato, non appare di gravità tale da meritare la sanzione applicata”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con un motivo. Ha resistito la società con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 1175 e 1375 c.c.

Ci si duole che la Corte milanese abbia ritenuto l’esistenza di una prassi senza svolgere alcuna istruttoria ed applicando il principio di non contestazione introdotto dalla novella dell’art. 115 c.p.c. con la L. n. 69 del 2009 ad un processo instaurato antecedentemente. Si critica altresì la sentenza impugnata per aver ritenuto non proporzionata la sanzione disciplinare inflitta.

Il gravame non può trovare accoglimento in quanto in tema di sanzioni disciplinari l’apprezzamento circa il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in confronto alla gravità della infrazione sfugge a censure in sede di legittimità ove la valutazione del giudice di merito sia sorretta – come nella specie – da adeguata e logica motivazione (cfr. Cass. n. 8679 del 2006; Cass. n. 144 del 2008; Cass. n. 7948 del 2011), avendo nella sostanza la Corte territoriale ritenuto scusabile l’errore compiuto dalla G. nell’individuare il destinatario della comunicazione dell’indizione dell’assemblea sulla base di una prassi aziendale.

Quanto al giudizio di fatto concernente l’esistenza di una prassi siffatta esso non può essere riesaminato in questa sede, anche perchè, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, come di recente ribadito (Cass. n. 19896 del 2015), già molto tempo prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all’affermazione di analogo principio proprio con riferimento al rito del lavoro (Cass. SS.UU. n. 761 del 2002; Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004).

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con assorbimento del ricorso incidentale della lavoratrice espressamente qualificato come condizionato.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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