Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25021 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/11/2011), n.25021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13206-2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

SILVESTRI NELLO giusta procura speciale per atto Notaio Gabriella de

Bellis di Sessa Aurunca (CE) in data 29.6.09, n. rep. 19705, che

viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4317/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9.6.08, depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega

avv. Alessandro Riccio) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli con cui, riformando la statuizione di primo grado, era stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell’Inps per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto; la Corte rilevava che non vi era prova dell’esposizione all’amianto oltre la soglia di legge, che mancava la certificazione Inail e che neppure in ricorso era stato indicato il grado di concentrazione della sostanza nociva, per cui non era possibile il ricorso ai poteri ufficiosi di accertamento; era fondata anche l’ulteriore censura dell’Inps avverso la sentenza di primo grado per cui il periodo di lavoro da rivalutare era solo quello di esposizione oltre la soglia e non l’intero periodo soggetto ad assicurazione Inail;

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi;

Con il primo censura la sentenza per violazione degli artt. 434 e 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte risposto alla eccezione tempestivamente sollevata di inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi, e con il secondo si lamenta difetto di motivazione per avere affermato che la prova della esposizione qualificata poteva essere data solo con la certificazione Inail;

L’Inps resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria adesiva dell’Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, quanto al primo motivo, la Corte decidendo sull’appello, l’ha implicitamente ritenuto ammissibile, d’altra parte il ricorrente si limita a riportare la giurisprudenza di questa Corte sulla specificità dei motivi di appello, ma non chiarisce poi le ragioni per cui quella impugnazione non sarebbe specifica, posto che non vi è alcun riferimento al tenore di quell’atto;

Quanto al secondo motivo, manca in primo luogo il momento di sintesi prescritto per la censura di difetto di motivazione; in ogni caso non è vero che la Corte abbia ritenuto necessaria come unico elemento di prova la certificazione Inail, in quanto ha preliminarmente affermato che non vi era la prova del superamento della soglia di legge per il diritto al beneficio;

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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