Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25021 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28950-2013 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ((OMISSIS)), in persona

del Rettore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO CARBONARA, MARCELLA LOIZZI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.J., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GAROFALO in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3543/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

emessa il 22/10/2013 e depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato (delega Avvocato DOMENICO GARORALO), per il

controricorrente, che si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 3543/2013, depositata in data 29 ottobre 2013, la Corte di appello di Bari respingeva l’impugnazione proposta dall’Università degli Studi di Bari nei confronti di H.J. e confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto del ricorrente, per il periodo dedotto in giudizio, al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito. Questi i fatti di causa: – con ricorso al Tribunale di Bari l’attuale intimato, premesso di essere stato già assunto dall’Università degli Studi di Bari in qualità di lettore di madre lingua con contratti a termine rinnovati annualmente, di aver superato una selezione pubblica per esperto linguistico bandita dall’Università e di essere stato, quindi, assunto a tempo indeterminato (con decorrenza dall’1/11/1994) per 550 ore, ridotte a 500 a seguito della stipula del c.c.n.l. 21/5/1996, di aver definito un giudizio pendente con una transazione in data 29/11/1998 (con la quale l’Università aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, la retribuzione maggiore corrispondente a quella di professore non di ruolo di scuola media superiore, le differenze retributive maturate sino al 31/10/1994, l’effettiva e piena anzianità di servizio nonchè l’integrazione contributiva in rapporto alla maggiore retribuzione), aveva convenuto in giudizio l’Università degli Studi di Bari, chiedendo: a) accertarsi il diritto a mantenere lo status di lettore nel ruolo ad esaurimento ex D.P.R. n. 329 del 1990; b) dichiarare il diritto a percepire, a decorrere dall’1/11/1994, la retribuzione spettante a seguito della transazione stipulata con l’Università il 29/11/1998, retribuzione composta da trattamento base, tredicesima e scatti di anzianità; c) condannare, di conseguenza, l’Università alle differenze retributive maturate dall’1/11/1994, con gli accessori di legge, e alla corrispondente integrazione contributiva; d) dichiarare il diritto ad effettuare una prestazione lavorativa annua pari a 550 ore. Il Tribunale di Bari aveva richiamato il principio di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 26/6/2001 e dichiarato che al ricorrente competeva, proporzionalmente all’impegno assolto e tenuto conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, il trattamento corrispondente a quello del ricercatore a tempo definito, con effetto dalla prima assunzione ed aveva condannato la resistente alla corresponsione del conseguente trattamento economico ed alla differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante per il periodo successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti, oltre accessori. La Corte di appello di Bari riteneva che i motivi di gravame fossero privi del requisito della specificità, essendosi l’impugnante limitato a richiamare le soluzioni cui erano pervenuti, in vicende analoghe, altri giudici del Tribunale di Bari ed altri collegi della stessa Corte di appello senza tuttavia esporre argomentate ragioni di doglianza su ciascuno dei capi della sentenza di primo grado; disattendeva, inoltre, la richiesta di estinzione del giudizio di appello ai sensi della L. n. 240 del 2010, art. 26, norma di interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, convertito con modifiche in L. n. 63 del 2004.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Università di Bari affidato a due motivi.

H.J. resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Università denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della statuizione di inammissibilità dei motivi di gravame evidenziando che l’atto di appello aveva contestato chiaramente l’impianto motivazionale della sentenza del Tribunale auspicando l’allineamento da parte dei giudici di secondo grado ai precedenti della stessa Corte di appello che avevano, con orientamento univoco, negato l’applicabilità alla fattispecie della sentenza della Corte di giustizia Cl 26/6/2001.

Il motivo è sotto vari profili inammissibile.

Va innanzitutto evidenziato che i rilievi afferiscono a pretesi vizi motivazionali formulati in riferimento al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella previgente formulazione, non applicabile, ratione temporis, al presente ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 con la conseguenza che la norma cui occorre fare riferimento è quella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che consente la censura soltanto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Anche a voler considerare clic il vizio prospettato sia tale da comportare la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto) ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla specificità dell’atto di appello, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077 -. Ed infatti l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass. n. 2143 del 2015; Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 23420 dei 2011; Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004). Dunque, anche nel caso di errores in procedendo, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza dei motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. n. 17523 del 2009; Cass. n. 4840 del 2006; Cass. n. 1221 del 2006; da ultimo, Cass. n. 896 e n. 18037 del 2014).

Orbene, a parte un riferimento all’affermazione contenuta nell’atto di appello secondo la quale “non si ritiene si attagli all’articolato conflitto, anche giudiziario, che ha visto coinvolto l’Ateneo barese…, la conclusione contenuta nelle sentenze della Suprema Corte di cassazione” (che si assume richiamata per relazione dal tribunale), nel corpo dei motivi del ricorso per cassazione parte istante non riproduce i contenuti dell’atto di gravame specificamente posti in correlazione con le statuizioni della sentenza di primo grado in modo tale da poter comprendere le ragioni per cui ne era stata chiesta la riforma, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, tali che restassero esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nè la ricorrente fornisce a mezzo della trascrizione della sentenza impugnata ovvero dell’atto di gravame, quantomeno nelle parti utili a reggere le censure, la dimostrazione di avere criticato specificamente nei termini consentiti la pronuncia del Tribunale con riguardo alla deduzione di elementi di rilievo e decisività tali da rendere irragionevole la sentenza impugnata. Ed infatti dalla mera lettura del ricorso per cassazione non è dato sapere quali siano state le argomentazioni idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata (ab imo cfr. Cass., Sez. Un., n. 4991 dei 1987) e neanche nella presente impugnazione parte istante riesce a formulare adeguate censure al supporto argomentativo della pronuncia di inammissibilità dei giudici baresi, limitandosi ad invocare un generico riesame di conformità dell’atto alle norme del codice di rito da parte di questa Corte di legittimità.

Peraltro, la sentenza ha correttamente verificato che, di fronte alle argomentate valutazioni compiute dal Tribunale circa la fondatezza della pretesa azionata (“per il periodo successivo alla transazione, competeva al ricorrente, in forza della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle comunità Europee in data 26 giugno 2001, nella causa C – 212/99 e del D.L. n. 2 del 2004 conv. in L. n. 63 del 2004, il trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito”), non erano specifiche le censure sollevate con l’appello che, secondo quanto riportato nella stessa decisione della Corte territoriale, si erano limate ad una mera richiesta di un iudicium novum, sulla base del richiamo al diverso esito di altri giudizi relativi a vicende analoghe e della meramente assertiva affermazione di non trasferibilità del decisum costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia agli esperti linguistici in servizio presso l’Università. Non vi era stato, dunque, alcun argomento che si contrapponesse al contenuto della decisione impugnata e consentisse la individuazione non solo dell’ambito del devolutunl ma anche delle ragioni del gravame – cfr. Cass. 1 dicembre 2005, n. 26192; Cass. 19 settembre 2006, n. 20261; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068 Cass. 19 marzo 2012, n. 4357 Cass. 13 aprile 2015, n.7380 -. Si ricorda, infatti, che, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Il principio della specificità dei motivi di impugnazione richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Peraltro, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è. direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacchè interpretare la domanda – e, dunque, anche la domanda di appello – è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito – cfr. Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 agosto 2008, n. 21676; Cass. 27 maggio 2014, n. 11828 -.

Con il secondo motivo l’Università denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 240 del 2010, art. 26, norma di interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, convertito con modifiche in L. n. 63 del 2004, così come interpretato in via autentica dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 (art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta che la Corte territoriale, pur dando atto della sopravvenuta norma interpretativa, non ha dichiarato, pur essendovi tenuta, l’estinzione del giudizio, così come previsto nell’art. 26, comma 3, u.p..

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque manifestamente infondato.

Non si vede quale interesse possa avere l’Università ricorrente a reclamare una estinzione del giudizio di appello. Ed infatti l’estinzione di tale giudizio avrebbe comportato la salvezza della sentenza di primo grado, come disposto dall’art. 310 c.p.c., comma 2. Come da questa Corte già affermato (cfr. Cass. 7 febbraio 2013, n. 2941), dell’operatività del meccanismo di cui a tale ultima norma generale non può, infatti, dubitarsi considerando che laddove il legislatore ha inteso, con la pronuncia di estinzione, privare anche di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato lo ha fatto espressamente (si pensi, ad esempio, alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 183, ed alla L. n. 448 del 1998, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevedono l’estinzione d’ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi e specificano che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati ingiudicato).

In ogni caso va evidenziato che la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, fornisce una interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1. Quest’ultima disposizione riconosce ai collaboratori ex lettori “un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli”. La prima parte dell’art. 26, comma 3, chiarisce (individuando un dies ad quelli) che il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito ha effetto soltanto “sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”. A partire da quel momento, il trattamento economico fondamentale è individuato dalla contrattazione collettiva di comparto, secondo il disposto del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 che rappresenta tuttora la norma di base del nuovo regime. L’art. 26, comma 3, seconda parte compie un ulteriore riconoscimento, pur sempre dipendente da quello di cui alla prima parte. Stabilisce, infatti, che la conservazione dei diritti acquisiti nel periodo anteriore al 1995 comporta anche il diritto dei collaboratori ex lettori alla corresponsione della differenza “tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004”, cioè la retribuzione spettante nel 1994 a un ricercatore confermato a tempo definito, “e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di compatto e decentrata”.

La volontà del legislatore, manifestata attraverso la prima e la seconda parte dell’art. 26, comma 3, è, diretta, dunque, a chiarire che la norma del 2004 implica il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori confermati “sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”. E’ allora logico dedurre che la medesima norma, laddove ha previsto che: “Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” non possa che riferirsi ai giudizi aventi ad oggetto le pretese dei collaboratori ex lettori nei termini di cui al primo ed al secondo comma. Essendo, dunque, imprescindibile un ragionevole collegamento tra la previsione processuale di estinzione dei processi e la disposizione che disciplina le pretese sostanziali, non devono essere dichiarati estinti tutti i processi nei quali i collaboratori esperti linguistici avanzino pretese nei confronti delle università ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati. Si veda quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 16924 del 24 luglio 2014, n. 17824 dell’8 agosto 2014 e n. 19992 del 23 settembre 2014 le quali hanno sottolineato che il provvedimento del 2010 costituisce una sorta di transazione legislativa (come avvenuto in altri numerosi casi di accoglimento in via legislativa di alcune pretese avanzate in sede giudiziaria e conseguente azzeramento del contenzioso) diretta a dare pronta e certa esecuzione alle sentenze prima ricordate della Corte di giustizia e a stabilire definitivamente il trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici, fissando anche i parametri per il riconoscimento dei diritti pregressi maturati nei rapporti di lavoro precedenti e nelle quali è stato richiamato il principio affermato dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 310 del 2000) secondo cui “onde escludere che sia stato menomato il diritto di azione, è necessario e sufficiente accertare che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza – nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare – le pretese fatte valere dagli interessati”.

Ed allora è di tutta evidenza che, nel caso in esame, in cui è rivendicata la maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo al 30/10/1994 (e cioè successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti) nonchè la ricostruzione della carriera a far data dalla prima assunzione, si è fuori dalle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3, cit. e dunque dell’estinzione ope legis.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nel caso in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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