Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25020 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/11/2011), n.25020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12415-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SALERNO
GASPARE e ALLOCCA GIORGIO, che la rappresentano e difendono, giusta
mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4567/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4.6.08, depositata il 04/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Allocca che si
riporta agli scritti; condanna alle spese.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3 maggio 2010 avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 4 maggio 2009 e notificata il 17 febbraio 2010;
La D. si è costituita eccependo a tardività del ricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè il presente ricorso appare effettivamente tardivo, in quanto notificato dopo i sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata;
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro mille per onorari e trenta per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA da distrarsi a favore degli avvocati Allocca Giorgio e Salerno Gaspare.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011