Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25020 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6137 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.S.;

S.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1605/26/2014,

depositata in data 10 luglio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 aprile

2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate’ aveva notificato a D.G.S., quale ex socia accomandante della società Immobiliare di S.G. & C. s.a.s., estinta, ed a S.G., quale ex socio accomandatario della suddetta società, rispettivi avvisi di accertamento a titolo di reddito di partecipazione per l’anno 2007; ai medesimi, inoltre, era stato notificato un avviso di accertamento, intestato alla suddetta società, con il quale era stato chiesto, relativamente alla medesima annualità, il pagamento di una maggiore Iva e Irap della estinta società; avverso gli atti impositivi i contribuenti avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado i contribuenti avevano proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la circostanza che l’amministrazione finanziaria aveva notificato il precedente atto impositivo nei confronti della società quando la stessa era già estinta comportava l’inesistenza della notifica, con la conseguenza che non poteva essere emesso altro avviso di accertamento, non essendo intervenuti nuovi elementi o fatti che avrebbero potuto legittimare l’esercizio del potere di adottare il successivo atto impositivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; inoltre, poiché la società era stata cancellata d’ufficio, la pretesa non poteva essere fatta valere nei confronti dei soci, poiché non vi era stata alcuna fase di liquidazione e un piano di riparto e la percezione di somme da parte dei soci e, inoltre, in quanto i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandatari e accomandanti nei limiti della quota di partecipazione;

avverso la sentenza del giudice del gravame ha quindi proposto ricorso per la cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi di censura;

i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61, degli artt. 101,102,112,157 e 159 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., attesa l’omessa vocatio in ius di un litisconsorte necessario;

in particolare, deduce la ricorrente che poiché la controversia aveva ad oggetto l’accertamento del reddito di impresa non dichiarato della società Immobiliare di S.G. &C. s.a.s. e dei conseguenziali redditi di partecipazione dei soci, sussisteva un litisconsorzio necessario tra i due soci S.G. e D.G.S., che avevano partecipato al giudizio, anche quali successori della società estinta, ed il socio S.C.V.;

evidenzia, a tal proposito, che la circostanza che quest’ultimo era socio della società poteva essere desunto sia dalla prima pagina della sentenza di primo grado che dall’avviso di accertamento (atti riprodotti nel ricorso alle pagg. 13 e 19);

il motivo è fondato ed ha effetto assorbente degli altri motivi di ricorso;

si evince dalla documentazione sopra indicata che la compagine sociale della società Immobiliare di S.G. & C. s.a.s. era costituita non solo dagli attuali intimati, ma anche da S.C.V., che, tuttavia, non è stato chiamato in giudizio sin dal primo grado;

va precisato che, nella presente controversia, oggetto del giudizio sono sia l’avviso di accertamento intestato alla società, cancellata dal registro delle imprese, e notificato ai soci per le obbligazioni sociali tributarie sorte in data antecedente alla cancellazione, sia gli avvisi di accertamento notificati ai soci S.G. e D.G.S. a titolo di maggior reddito di partecipazione, nonché, relativamente alla sola D.G.S., per omessa dichiarazione dei redditi di fabbricati;

va quindi osservato, in generale, che, secondo questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815), la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007);

trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;

non rileva, peraltro, la circostanza che non risulta agli atti che l’avviso di accertamento non sia stato notificato anche al socio pretermesso;

invero, l’unicità dell’atto di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguenzialità del riparto tra i soci (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all’attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l’accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell’accertamento ed il fatto che l’amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio;

queste considerazioni, che già di per sé impongono la necessaria integrazione del giudizio sin dall’origine per difetto del contraddittorio, trovano completamento, nella vicenda in esame, ove si consideri che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e, di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva notificato ai soci l’avviso di accertamento quali successori del debito tributario;

questa Corte (Cass., Sez. Un, 12 marzo 2013, n. 6070) ha precisato che: “nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale”;

in sostanza, nella fattispecie, la violazione del contraddittorio è ravvisabile sotto un duplice profilo: ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone e di soci nel quale solo due soci hanno partecipato, mentre il terzo è stato pretermesso; per il fenomeno successorio che si determina nel caso di scioglimento della società di persone in conseguenza del quale tutti i soci rispondono delle obbligazioni societarie a seconda del personale regime di responsabilità;

pertanto, ove in sede di legittimità venga accertata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio o riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari) né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio) deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nonché degli artt. 97 e 53 Cost.; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo consistente nel fatto che l’avviso di accertamento relativo all’obbligazione tributaria della società era stato notificato ai soci, a seguito della cancellazione, a titolo di successori; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 2312,2313,2324,2495 c.c., dell’art. 110 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., per avere annullato l’avviso di accertamento anche relativamente alla pretesa nei confronti di D.G.S., concernente i redditi di fabbricati non dichiarati, nonostante la stessa non avesse prospettato alcuna ragione di contestazione;

in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, in diversa composizione, affinché proceda al giudizio dopo avere ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.C.V. e alla quale si demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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