Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25020 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 895/2016 R.G. proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Prospero Pizzolla, elettivamente

domiciliato in Roma, al Viale delle Milizie n. 38, presso l’avv.

Giuseppe Aprile.

– ricorrente –

contro

L.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Adalberto

Buonomo, con domicilio eletto in Roma, al Viale delle Milizie n.

334, presso l’avv. Giuseppe Aprile.

– ricorrente in via incidentale –

e

CONDOMINIO BOX-AUTO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t..

– intimato –

avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 6685/2015, depositata

in data 5.5.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio Box auto (OMISSIS) ha proposto ricorso monitorio al giudice di pace nei confronti di L.P.A., per il pagamento delle quote ordinarie e straordinarie menzionate in atti, pari ad Euro 842,66, oltre accessori.

Avverso l’ingiunzione di pagamento, la L.P. ha proposto opposizione, sostenendo – tra l’altro – che parte delle somme erano dovute ed erano stati versate al Condominio (OMISSIS), mentre il residuo importo era stato regolarmente pagato.

Ha insistito per la revoca del decreto monitorio, con vittoria di spese. Disposta la chiamata in causa del Condominio (OMISSIS) ed esaurita la trattazione, il giudice di pace ha respinto l’opposizione, condannando il Condominio (OMISSIS) a versare al Condominio Box Auto le somme oggetto della domanda monitoria.

La sentenza è stata appellata in via principale dal Condominio (OMISSIS) ed in via incidentale da L.P.A..

Il tribunale ha dichiarato inammissibile entrambe le impugnazioni ai sensi degli artt. 342 e 339 c.p.c., osservando che la domanda doveva considerarsi di importo inferiore ad Euro 1100,00, anche considerando gli interessi maturati fino alla proposizione della causa, e che, trattandosi di decisione secondo equità, impugnabile solo per violazione delle norme costituzionali e processuali o dei principi regolatori della materia, gli appellanti in via principale erano tenuti, a pena di inammissibilità, ad indicare il principio regolatore concretamente violato, trattandosi di requisito essenziale dell’atto di impugnazione.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio (OMISSIS) con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L.P.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale adesivo in due motivi, nonchè memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Il Condominio Box Auto (OMISSIS)Via Epomeo 334(OMISSIS) è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale denunciano la violazione degli artt. 10,14,40 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2, art. 114 c.p.c., art. 183 c.p.c., commi 1 e 3, art. 339 c.p.c., comma 3, art. 342 c.p.c., art. 112 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 40 del 2006 e dell’art. 1182 c.c., art. 1219c.c., comma 2 e art. 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver il tribunale erroneamente ritenuto che la causa fosse di valore non superiore ad Euro 1100,00, non considerando che l’opposto, costituendosi nel giudizio ex art. 645 c.p.c., aveva chiesto di respingere l’opposizione, di condannare l’opponente al pagamento della maggiore o minor somma eventualmente dovuta e a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, sicchè, cumulando il valore di dette domande autonome ed essendo quella relativa agli interessi di importo indeterminato, si superavano i limiti di valore per la pronuncia secondo equità, dovendo tenersi conto anche della riconvenzionale spiegata dall’opponente.

Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale deduce la violazione, sotto altro profilo, degli artt. 10,14,40 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2, art. 114 c.p.c., art. 183 c.p.c., commi 1 e 3, art. 339 c.p.c., comma 3, art. 342 c.p.c., art. 112 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 40 del 2006 e dell’art. 1182 c.c., art. 1219c.c., comma 2, artt. 3 e 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver il tribunale ritenuto inammissibile l’appello a causa della mancata individuazione del principio regolatore della materia asseritamente violato, non considerando che il giudice di pace non aveva indicato la regola equitativa applicata, nè aveva espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo equità.

2. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, che propongono le medesime censure e che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per le ragioni che seguono.

Premesso che la domanda monitoria aveva ad oggetto la somma di Euro 842,66, oltre interessi, correttamente il tribunale, nel determinare il valore della causa, ha cumulato alla sorta capitale l’ammontare degli interessi legali fino alla data della domanda monitoria, giungendo alla conclusione che il credito non eccedeva l’importo di 1100,00.

La somma spettante a titolo di interesse non era indeterminabile, posto che, per stabilire il valore della lite ai fini della decisione secondo equità, occorre fare applicazione dell’art. 10 c.p.c. e quindi l’importo del capitale deve essere sommato a quello degli interessi maturati fino al momento della proposizione della domanda, quantificabili in base ad un mero calcolo matematico ed in applicazione dei criteri fissati nella domanda o per legge, senza tener conto di quelli maturati pendente lite (trattandosi di domanda afferente ad un credito di valuta), nè delle spese processuali.

Quanto al fatto che l’opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, avesse modificato in comparsa di costituzione la domanda monitoria, instando per la condanna al pagamento della minor o maggior somma eventualmente dovuta, era al più configurabile una mera emendatio libelli che, seppure ammissibile, non incideva sulla determinazione del valore della causa, da effettuare con riferimento al momento in cui la domanda era stata proposta (e quindi, nello specifico, alle richieste formulate con il ricorso monitorio).

In sostanza, per stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l’eventuale ampliamento della domanda in corso di causa (Cass. 5573/2010; Cass., 20118/2006; Cass. 12900/2014), essendo inoltre del tutto ininfluenti la richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai fini della determinazione del valore della lite (Cass. 17704/2013; Cass. 8197/2013), e la stessa riconvenzionale proposta dal Condominio chiamato in causa, avendo anch’essa ad oggetto l’importo richiesto in via monitoria, inferiore ad Euro 1100,00 e dovendo esser decisa secondo equità, senza alcuna possibilità di cumulo con quella proposta in via principale, agli effetti dell’art. 113 c.p.c..

3. Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, che richiedono un esame congiunto, sono parimenti sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. Come detto, la causa non eccedeva il valore di Euro 1100,00 e, pertanto ai fini della specificità dell’impugnazione, era necessario che la parte individuasse chiaramente il principio regolatore della materia che si assumeva violato.

Non aveva alcun rilievo che il giudice di pace non avesse esplicitato la regola equitativa applicata o che non avesse espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo equità, atteso che, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo solo al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. (Cass. 3290/2018) e, una volta che la causa sia contenuta nei limiti di valore indicati dalla norma, è irrilevante anche il fatto che il giudice abbia deciso secondo diritto o in applicazione dell’equità necessaria.

L’individuazione, da parte dell’appellante, dei principi regolatori della materia eventuale disattesi in primo grado, afferiva alla specificità dei motivi di appello, che la parte era tenuta ad esplicitare nell’atto di gravame, indicando in che punto il giudice di pace se ne fosse discostato.

Tale requisito di specificità è imposto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e va verificato d’ufficio dal giudice, non potendo la parte dedurre la sola erroneità in diritto della sentenza impugnata (Cass. 23333/2014; Cass. 3005/2014).

Sono – quindi – inammissibili entrambi i ricorsi, essendo la pronuncia conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’impugnazione offra spunti per mutare orientamento.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

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