Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10164-2011 proposto da:

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIZIANA SERRANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E. nata a (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

G.E. nata a (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIZIANA SERRANI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2555/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2010 R.G.N. 8969/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. VENUTI PIETRO;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione; rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da G.E. contro l’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito: Istituto), volta all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di destinazione ad altro servizio e della conseguente dequalificazione professionale; ad ottenere la reintegra nelle precedenti mansioni o in altre equivalenti; al ripristino dell’indennità aggiuntiva revocata dal 1 ottobre 2004; al risarcimento del danno per lesione dell’integrità psicofisica e dei danni alla vita di relazione e professionale.

La ricorrente aveva dedotto di essere stata inquadrata dal 1 novembre 2004 nel quarto livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, con funzioni di responsabile della Funzione di controllo interno e di responsabile del Servizio Ispettorato ed attribuzione del “ruolo chiave”, con il relativo trattamento economico aggiuntivo; di essere stata assegnata con ordine di servizio del 3 settembre 2004 alla Funzione bilancio del servizio amministrativo, con contestuale revoca del trattamento economico aggiuntivo, relativo al “ruolo chiave”; di non aver ricevuto alcun incarico di lavoro.

La Corte d’appello di Roma, a seguito di impugnazione della G., con sentenza depositata il 21 aprile 2010, rigettava il primo motivo di gravame relativo alla asserita dequalificazione, rilevando che le mansioni svolte dall’appellante erano pienamente confacenti con la qualifica di quadro direttivo di quarto livello a lei attribuita. Accoglieva il secondo motivo relativo alla indennità aggiuntiva, osservando che la clausola contrattuale, nel garantire la conservazione del trattamento retributivo a titolo di assegno ad personam in caso di revoca dell’attribuzione del c.d. ruolo chiave, non poneva limitazioni e prescindeva da ogni valutazione connessa alla natura e finalità dell’erogazione.

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Istituto per il Credito Sportivo sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la dipendente, proponendo ricorso incidentale per due motivi.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito, dopo avere accertato l’insussistenza della dedotta dequalificazione, pronunciato in ordine alla domanda di conservazione della indennità di “ruolo chiave”, ritenendo erroneamente che si trattasse di una domanda autonoma, finalizzata al ripristino dell’indennità, distinta dalla domanda relativa alla dequalificazione, mentre in realtà dal tenore inequivocabile delle conclusioni del ricorso introduttivo, riproposte in appello, risultava che la pretesa relativa alla conservazione dell’indennità era consequenziale all’accoglimento della domanda di dequalificazione.

Ed infatti, nel ricorso introduttivo non era stata prospettata la questione della conservazione dell’indennità nell’ipotesi di esclusione della dedotta dequalificazione, nè, tanto meno, era stata invocata a tal fine la disciplina collettiva applicabile.

2. Con il secondo motivo è denunciato in via subordinata, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al contenuto della domanda, rilevandosi che, ove si ritenga che essa costituisca una domanda autonoma, la Corte di merito avrebbe reso una interpretazione illogica ed insufficiente, per non avere tenuto conto del carattere puramente consequenziale della pretesa (“per l’effetto”) rispetto alla domanda di accertamento della dequalificazione nonchè della mancanza di qualunque deduzione della G. in ordine agli elementi rilevanti ai fini della determinazione della domanda.

3. Con il terzo motivo, denunciandosi falsa applicazione delle norme del contratto collettivo, si rileva che, ove si ritenga che la domanda di conservazione dell’indennità di “ruolo chiave” costituisca una domanda autonoma, non conseguente alla dedotta dequalificazione, tale indennità non sarebbe dovuta, posto che il contratto collettivo per i quadri direttivi che la prevede (art. 73, comma 8), stipulato il (OMISSIS), è inapplicabile ratione temporis, essendo avvenuto il mutamento delle mansioni in data anteriore, e cioè il 3 settembre 2004, a seguito dell’ordine di servizio n. 9/2004, e non contenendo il predetto contratto collettivo una previsione di retroattività, ma, anzi, una espressa previsione di operatività soltanto per le assegnazioni di mansioni operanti “non prima della data di stipulazione del presente contratto”.

4. Con il quarto motivo, denunciandosi, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione di norme del contratto collettivo, si deduce che in ogni caso non ricorrono i presupposti di operatività stabiliti dalla clausola collettiva per l’indennità questione (art. 73, comma 8).

Ed infatti essa è condizionata dal presupposto di assegnazione del “ruolo chiave” per almeno dodici mesi, da computare con decorrenza dalla data di assegnazione e comunque da data non precedente a quella (12 febbraio 2005) di stipulazione del contratto collettivo, presupposto questo non ricorrente nella specie essendosi perfezionata l’assegnazione della G. alle nuove mansioni, con privazione del “ruolo chiave”, nel settembre 2004, ben prima della data di stipulazione del contratto collettivo.

Inoltre la stessa clausola assicura, in caso di revoca dell’incarico cui è correlata l’indennità, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, cosa ben diversa dalla conservazione dell’indennità di ruolo chiave come tale ed in perpetum.

5. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, deduce che la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse stata dequalificazione, erroneamente valutando le risultanze documentali e testimoniali, dalle quali era invece emerso il contrario.

6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che, sotto il profilo del contenuto professionale, vi fosse equivalenza tra l'”Ufficio Ispettorato e Internal Audit” e il “Servizio Amministrativo”, non tenendo conto che mentre nell’ambito della prima struttura essa ricorrente svolgeva la propria attività quale responsabile della stessa, nell’altra, anche se collaborava al disimpegno di tutta l’attività affidata a detto Servizio, compresa la redazione del bilancio e l’elaborazione dei dati contabili per predisporre i rendiconti, ciò faceva in qualità di semplice “addetta”, figura questa che, in base al contratto collettivo, non rientrava nei quadri direttivi ma negli impiegati.

7. Il ricorso incidentale, che sotto il profilo logico – giuridico va esaminato con priorità rispetto al ricorso principale, non può trovare accoglimento.

La ricorrente, con entrambi i motivi, lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa il contenuto professionale delle mansioni da lei svolte, rilevando una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di merito e prospettando una diversa lettura di tali risultanze.

Chiede sostanzialmente un riesame della vicenda, senza considerare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata e che non è consentito alla Corte di cassazione riesaminare e valutare il merito della causa ovvero effettuare nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto.

Ed infatti la denunzia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Nella specie, il giudice d’appello ha accertato, alla stregua delle emergenze della prova orale e documentale, che le mansioni da ultimo disimpegnate dalla G., prima dell’ordine di servizio del 3 settembre 2004, erano quelle di responsabile della Funzione di controllo interno; che tale qualifica era sostanzialmente nominalistica e non comportava in concreto l’esercizio di poteri decisionali nè assunzione di responsabilità. La ricorrente non aveva personale di supporto, componeva da sola la struttura e disimpegnava mansioni di collegamento e di verifica rispetto a funzioni di auding esternalizzate ad una società terza, la Deloitte, che ne era responsabile.

In tale contesto, le mansioni da lei successivamente disimpegnate non potevano dunque ritenersi dequalificanti, essendo al contrario pienamente confacenti con la qualifica di quadro direttivo di quarto livello a lei attribuita.

Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logici – giuridici, che si sottrae alle critiche che le vengono mosse, avendo la sentenza impugnata dato sufficientemente conto delle ragioni della decisione.

8. I primi due motivi del ricorso principale sono fondati.

La domanda della ricorrente, come risulta anche dalle conclusioni del ricorso introduttivo riportate nel ricorso principale, era volta ad ottenere il riconoscimento della dequalificazione e, “per l’effetto”, il ripristino dell’indennità aggiuntiva connessa alle mansioni svolte.

La pretesa alla conservazione dell’indennità era dunque consequenziale all’accoglimento della domanda di dequalificazione e non era stata prospettata quale domanda autonoma, in forza della clausola contrattuale avente ad oggetto la irriducibilità della retribuzione in caso di revoca dell’incarico cui è correlata l’indennità stessa.

Il giudice d’appello, nel rigettare il motivo di gravame della G. relativo alla dedotta dequalificazione, ha preso in esame la clausola contrattuale collettiva che garantisce la conservazione del trattamento a titolo di assegno ad personam in presenza di revoca dell’incarico, ritenendo che tale clausola non pone limitazioni e prescinde da ogni valutazione connessa alla natura e finalità dell’erogazione, così condannando la società al pagamento dell’indennità in questione.

Senonchè, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale assunto e dall’applicabilità, ratione temporis, della clausola in questione (la società con il terzo e quarto motivo ne ha eccepito la mancata operatività sotto più profili, oltre a quello temporale), così facendo, la Corte territoriale ha emesso una statuizione che non trova corrispondenza nella domanda, rendendo una pronuncia su una questione autonoma e diversa rispetto a quella prospettata dalle parti.

In particolare, la questione relativa alla conservazione dell’indennità in presenza di revoca dell’incarico è cosa ben diversa da quella, meramente consequenziale, relativa all’accertamento della dedotta qualificazione, presupponendo la ricorrenza di determinati presupposti (espletamento dell’attività correlata all’indennità per almeno dodici mesi, da computare a decorrere dall’assegnazione e comunque non prima della stipulazione del contratto collettivo del 12 febbraio 2005; attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile per un importo corrispondente).

In definitiva, il giudice d’appello, interferendo nel potere dispositivo delle parti, ha alterato gli elementi obiettivi della causa petendi e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, ha emesso un provvedimento diverso da quello introdotto dalla G. a sostegno della domanda, pronunciando oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti.

I motivi in esame devono pertanto essere accolti, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

9. Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande della lavoratrice.

La complessità delle questioni trattate e i contrastanti esiti dei giudizi di merito giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta le domande della lavoratrice.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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