Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24097-2017 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 42,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ARGENTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTAIRA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

Il Collegio, letti i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, e il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevata l’istanza avanzata dalla parte contribuente in sede di memoria volta a chiedere la sospensione del giudizio onde consentire all’istante la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi e 10, entrato in vigore il 23 ottobre 2018;

PQM

rinvia a nuovo ruolo, in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, nei modi e termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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