Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24097-2017 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 42,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO ARGENTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 849/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTAIRA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
Il Collegio, letti i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, e il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevata l’istanza avanzata dalla parte contribuente in sede di memoria volta a chiedere la sospensione del giudizio onde consentire all’istante la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi e 10, entrato in vigore il 23 ottobre 2018;
PQM
rinvia a nuovo ruolo, in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, nei modi e termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019