Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 850-2021 proposto da:

V.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO COLACITO;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI

FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.P., con ricorso del 14 dicembre 2020, impugna per cassazione la sentenza emessa dal tribunale di L’Aquila numero 135/2020 pronunciata tra il medesimo e la regione Abruzzo, pubblicata il 10 marzo 2020. L’intimata Regione Abruzzo non ha presentato difese.

2. Il Tribunale de l’Aquila adito in sede di appello dalla Regione Abruzzo rimasta soccombente innanzi al Giudice di pace, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni formulata dall’attore nei confronti della Regione, sull’assunto che l’ente pubblico chiamato a risponderne in via diretta non avesse la legittimazione passiva riguardo alla domanda di risarcimento del danno cagionato alla vettura dell’attore da un animale selvatico che ha attraversato di notte la strada mentre percorreva il parco nazionale della Majella, considerando che anche il frequente passaggio di animali selvatici lungo il tratto di strada in questione non costituisce in sé incuria o negligenza da parte della Regione nella gestione della fauna, in considerazione dei poteri esclusivi che la legge affida all’Ente Parco sugli animali selvatici in esso stanziati, istituito dalla L. n. 394 del 1991, art. 34.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente si osserva che il termine da calcolarsi per la procedibilità del ricorso deve tenere conto della sospensione straordinaria del 2020 (per la emergenza da coronavirus). Per il processo civile, penale e tributario, la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1), e pertanto il termine per impugnare è venuto a scadere proprio il giorno della data della notifica, avvenuta tempestivamente lunedì 14 dicembre 2020, considerata la data del 10 marzo 2020 (data di pubblicazione della sentenza) quale giorno a partire del quale è iniziato a decorrere il termine per impugnare.

2. Quanto al merito si rileva che il ricorso è infondato per i seguenti succinti motivi.

3. Parte ricorrente, in sostanza, si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa di un cervo che ha attraversato repentinamente la strada pubblica mentre si trovava a percorrere, di notte, il Parco della Majella, avendo il giudice erroneamente rilevato, in riforma della sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della regione Abruzzo, unica chiamata a rispondere del pregiudizio.

4. Il ricorso è affidato a tre motivi incentrati, il primo, sulla mancata concessione di un termine processuale ex art. 101 c.p.c., comma 2 per discutere la questione preliminare rilevata d’ufficio dal giudice senza concessione alla parte di un termine a difesa; il secondo per la violazione della normativa speciale in tema di controllo della fauna selvatica, assegnato in primis alla Regione, L. n. 157 del 1992, ex artt. 1 e 9 ed L. 9 aprile 1991, n. 3, ex art. 11, in combinato disposto con l’art. 2043 c.c.; il terzo per la violazione della normativa speciale in tema di controllo della fauna selvatica, assegnato in primis alla Regione, L. n. 157 del 1992, ex artt. 1 e 9 in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2052 c.c..

5. Per la ragione più liquida e, comunque, logicamente preponderante, risultano manifestamente infondati i motivi n. 2 e 3 sulla base del seguente principio, già affermato da questa Corte in più pronunce che si intendono confermare.

6. La Corte, in effetti, ha statuito che con riguardo alla responsabilità della regione ex art. 2043 c.c. non ne sussistano i presupposti in iure per poterla ravvisare in capo alla regione, assumendo una decisione di merito, e non rilevando ex officio una questione preliminare di carenza di legittimazione della regione, come erroneamente dedotto da ricorrente.

7. La decisione assunta, invero, è esente da censure.

8. In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull’art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l’attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all’art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell’azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l’onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 -Rv. 660989 – 01; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).

9. Tuttavia, come bene argomentato dal giudice dell’appello, nel caso specifico in cui l’animale produca danni a terzi all’interno del parco nazionale della Majella sussiste la competenza specifica dell’ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dalla L. n. 394 del 1991, art. 34, e ciò in virtù della medesima legge regionale che alla L.R. n. 10 del 2003, art. 10, n. 1 e 2, assegna in via sussidiaria ed esclusiva tale funzione di vigilanza al parco nazionale che gestisce la zona protetta, tuttavia non evocato in giudizio.

10. Nel caso specifico il sinistro che ha dato origine al presente giudizio è avvenuto all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo. I Parchi Nazionali sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell’Ambiente (L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 8, comma 1). La legge, pertanto, riserva all’ente parco qualsiasi decisione ed iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione (L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 4, il quale recita: “prelievi e abbattimenti (della fauna selvatica) devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso”).

11. Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che competesse alla Regione il controllo della fauna selvatica esistente all’interno del Parco Nazionale, così come la prevenzione dei danni da essa causati.

12. Ne’ rilevano in senso contrario le previsioni della L. n. 157 del 1992 art. 19. La L. n. 157 del 1992 disciplina infatti le competenze generali delle Regioni in materia di fauna selvatica, mentre la L. n. 394 del 1991 disciplina i poteri degli Enti Parco: la seconda norma quindi è in rapporto di specialità rispetto alla prima, e deroga ad essa.

13. Nei sensi che precedono si è già pronunciata questa Corte con l’ordinanza Cass. civ., sez. VI-3, ord. 24.3.2021 n. 8206, la quale ha affermato che la legittimazione esclusiva della Regione sussiste quando il danneggiato invochi la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. nei confronti del “proprietario” dell’animale causa del danno, che con riferimento alla fauna selvatica non può che essere la Regione.

14. Quando, invece, a fondamento della domanda sia invocata la generale responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., come nel caso di specie, la legittimazione passiva (e ovviamente la conseguente responsabilità) può spettare alternativamente o cumulativamente sia alla Regione, sia “agli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

15. Nello stesso senso, anche Cass. civ., sez. III, 20.4.2020 n. 7969 ha affermato un principio così riassumibile:

16. a) la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla Regione, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all’art. 2052 c.c.;

17. b) la responsabilità per danni causati alla fauna selvatica incombe sulla Regione o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l’ordinaria responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla Regione sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell’ordinaria diligenza per prevenire il danno.

18. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con assorbimento degli altri motivi; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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