Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cannigione Baja s.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cimabue 2, presso l’avv. De

Gasperis Maurizio, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 32/9/08 del 9/5/08.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis; nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro cartella di pagamento, notificata il 29/3/06, relativa agli anni 1997 e 1998, ritenendo la tardività della relativa notifica ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005.

La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, rigettato il primo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il vizio di ultrapetizione, assumendo che la società avesse dedotto la tardività della notifica dell’accertamento e non anche la tardività della notifica della cartella.

Il primo motivo è infondato, rilevandosi dalla lettura della sentenza impugnata che la società ricorrente aveva dedotto, con il ricorso introduttivo, anche la tardività della notifica della cartella.

Con il secondo motivo l’Agenzia assume l’erroneità della decisione, sotto il profilo della violazione di legge, deducendo che, nel caso di cartelle conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi, il termine sarebbe quello del 31 dicembre del primo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito precisati. Il D.L. n. 106 del 2005, art 1, comma 5 bis, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005, è norma transitoria che trova applicazione nel solo caso di “pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni” e non anche nel caso in cui – come nella specie – la cartella sia emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo. La sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 si riferiva d’altro canto alla sola notifica delle cartelle emesse a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005, il termine per la notifica della cartella di pagamento era quello del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, restando estranea al giudizio ogni questione relativa alla eventuale tardività dell’accertamento, non tempestivamente impugnato.

Non risultando dalla sentenza la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo, la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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