Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2502 del 01/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2502 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29794/2015 R.G. proposto da
Spider Italia s.r.l. (C.F. 04756420727), in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Carbone, elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Gianluca Fera in Roma, piazza Adriana 15.
– ricorrente contro
Fallimento della Daunia Ambiente s.p.a., in liquidazione (C.F.
03154680716), in persona del curatore pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Salvatore Ferrazzano, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Foggia, corso Roma 204.
– con troricorrente avverso
il decreto n. 2947/2013 del Tribunale di Foggia, depositato il 30
luglio 2013.

Data pubblicazione: 01/02/2018

Sentita la relazione svolta all’udienza del 25 ottobre 2017 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Annamaria
Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Uditi l’avv. Roberto Carbone per la ricorrente e l’avv. Salvatore
Ferrazzano per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA

respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Daunia
Ambiente s.p.a., in liquidazione, promossa dalla Spider Italia s.r.l.
in relazione ai crediti, vantati in prededuzione, per corrispettivi del
noleggio di taluni mezzi meccanici, iniziato prima della
dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore e poi proseguito anche
durante l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita, già autorizzato
dal tribunale.
Ritenne il giudice di merito che ai canoni maturati prima della
dichiarazione di fallimento, essendosi il curatore sciolto dai contratti
di noleggio prima della cessazione dell’esercizio provvisorio, non
poteva essere accordata l’invocata prededuzione.
Soggiunse il tribunale che il giudice delegato non aveva operato
alcuna compensazione tra crediti e debiti delle parti, limitandosi a
non riconoscere all’istante i canoni per i periodi in cui i mezzi erano
rimasti inutilizzati perché in riparazione. Giudicò infine
inammissibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dai
mezzi noleggiati, essendo stata formulata per la prima volta con il
ricorso in opposizione allo stato passivo.
Avverso il detto provvedimento del tribunale, Spider Italia s.r.l.
ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto mezzi, cui
resiste con controricorso il fallimento della Daunia Ambiente s.p.a.,
in liquidazione.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

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Il Tribunale di Foggia, con decreto depositato il 30 luglio 2013,

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Spider Italia s.r.l. deduce violazione
degli artt. 74, 104 e 111 I.fall., poiché il tribunale ha negato la
prededuzione per il credito ammesso al passivo, nonostante il
contratto di noleggio fosse proseguito dopo la dichiarazione di
fallimento della Daunia Ambiente s.p.a., essendosi sciolto il
curatore solo successivamente.

360, comma primo, n. 5, c.p.c. avendo il giudice di merito, in
maniera contraddittoria, ritenuto che il curatore pure non avendo
inteso sciogliersi dal contratto di noleggio, neppure aveva voluto
proseguirlo.
1.2. I primi due motivi del ricorso, meritevoli di esame
congiunto, sono entrambi infondati.
Questa Corte ha già affermato che nel caso di contratti ad
esecuzione continuata o periodica come la somministrazione,
pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in
presenza di esercizio provvisorio dell’impresa fallita, disposto ex
art. 104 I.fall., i relativi crediti maturati ante fallimento sono o
meno prededucibili, a seconda che, al termine dell’esercizio
provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal
contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio
provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al
termine dell’esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto
da parte del curatore; infatti, l’eccezionalità delle disposizioni
dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, ex artt. 74
e 82 I.fall., in ragione dell’indivisibilità delle prestazioni, con il
diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va
contemperata con la ratio della disciplina dell’esercizio provvisorio,
che limita la stessa prededucibilità quando la prosecuzione del
rapporto è l’effetto diretto del provvedimento giudiziale e non della

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1.1. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art.

scelta del curatore (Cass. 25/09/2017, n. 22274; Cass.
19/03/2012, n. 4303).
E siffatto orientamento, al quale la ricorrente non oppone
argomentazioni tali da giustificare una sua rimeditazione, trova
anche un avallo normativo nell’ambito della disciplina
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, laddove l’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 – come

convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2008 – prevede
espressamente la continuazione dei contratti preesistenti
all’amministrazione straordinaria, unicamente ai fini della
conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno
spatium deliberandi per l’esercizio della facoltà di scioglimento o di
subentro.
Ne consegue che la prosecuzione di una precedente
somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di
insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un’espressa
dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta
il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le
prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass.
10/08/2017, n. 19946; Cass. 18/02/2016, n. 3193).
Dunque, nella vicenda all’esame, correttamente il tribunale ha
escluso l’invocata prededuzione per i canoni dei contratti di
noleggio maturati precedentemente alla dichiarazione di fallimento,
atteso che il curatore, senza mai manifestare una inequivoca
volontà di subentro nei rapporti in corso, esercitando una facoltà a
lui accordata dalla legge, comunicò espressamente alla Spider Italia
s.r.l. lo scioglimento dei detti contratti prima della cessazione
dell’esercizio provvisorio.
2. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c.,
atteso che il tribunale ha escluso una compensazione tra i reciproci
crediti e debiti in sede di verifica dello stato passivo, nonostante dal

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interpretato in via autentica dall’art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008,

tenore del provvedimento del giudice delegato emergesse
chiaramente la volontà di compensare i crediti da restituzione
maturati in favore della massa nel corso dell’esercizio provvisorio.
2.1 D motivo è infondato anche se la motivazione del tribunale
merita di essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma,
c.p.c.
È vero, infatti, che il giudice delegato escluse taluni crediti

vantati dal noleggiatore, opponendo in compensazione le somme
già incassate durante l’esercizio provvisorio e che invece non gli
spettavano, perché relative ad automezzi non utilizzati dalla
curatela fallimentare.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente,
siffatta compensazione si mostrava del tutto legittima, ai sensi
dell’art. 1241 c.c., avendo il giudice delegato accertato l’esistenza
contestuale di reciproche obbligazioni, l’una a carico del
noleggiatore (per la restituzione delle somme indebitamente
versate nel corso dell’esercizio provvisorio) e l’altra gravante sulla
curatela utilizzatrice (per i canoni che erano pacificamente maturati
in prededuzione).
3. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione, ex art. 360,
comma primo, n. 5, c.p.c., avendo il tribunale nella motivazione del
provvedimento, contraddittoriamente, da un lato, negato la
compensazione tra crediti e debiti, e dall’altro, ammesso che il
fallimento aveva pagato talune somme nel corso dell’esercizio
provvisorio.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Trattandosi invero di provvedimento pubblicato il 14 settembre
2012, è applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360,
comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi,

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/

come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).
4. Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c.,
atteso che il tribunale ha onerato essa opponente di dimostrare
l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla curatela, in relazione ai
giorni di fermo tecnico degli automezzi.
4.1. Il motivo è infondato.
Resta escluso, invero, che il giudice di merito abbia invertito
l’onere della prova in relazione all’eccezione formulata dal curatore
concernente il fermo tecnico subito da taluni tra gli automezzi
noleggiati durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, dovendosi
richiamare il noto insegnamento delle sezioni unite di questa Corte,
a tenore del quale nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento
dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento – è la vicenda
all’esame -, per la parte istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell’inesattezza dell’altrui adempimento, gravando sull’altra parte
l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (Cass. s.u.
30/10/2001, n. 13533).
5.

Con il sesto motivo deduce violazione della legge

processuale, in quanto il giudice di merito ha giudicato nuova la

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(

domanda relativa al risarcimento del danno subito dagli automezzi,
già formulata davanti al giudice delegato.
5.1. Con il settimo motivo assume vizio di motivazione, ex art.
360, comma primo, n. 5, c.p.c., per avere il giudice
dell’opposizione omesso di motivare sulle ragioni che inducevano a
ritenere nuova la domanda di risarcimento del danno.
5.2. Il sesto e settimo motivo, da esaminare congiuntamente,

all’accoglimento delle doglianze.
Il ricorrente censura invero la decisione impugnata nella parte
in cui ha ritenuto nuova – e quindi inammissibile – la domanda
formulata in relazione al risarcimento del danni subiti dagli
automezzi noleggiati; omette tuttavia di impugnare anche l’altra
ratio decidendi chiaramente espressa dal tribunale per respingere
sul punto l’opposizione.
I giudici di merito, infatti, hanno respinto la domanda in
discussione affermando anche che essa risultava formulata

“in

maniera generica”, senza indicazione dell’entità dei danni riportati
dagli automezzi e senza neppure la necessaria allegazione della
natura straordinaria degli interventi di riparazione eseguiti sugli
stessi.
6. Con l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.,
considerato che il giudice dell’opposizione ha omesso di
pronunciare sulla domanda concernente l’ammissione al concorso
dei canoni maturati nel periodo precedente alla dichiarazione di
fallimento.
6.1. Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti processuali emerge chiaramente che
l’opponente, ottenuta in sede di verifica dello stato passivo
l’ammissione al concorso limitatamente alla somma di euro
23.936,00 in prededuzione, formulò opposizione al fine di
partecipare al concorso dei creditori, con il rango prededucibile, per

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sono entrambi inammissibili, per carenza di interesse

la maggior somma di euro 155.120,46, comprensiva di tutti i
canoni maturati prima della dichiarazione di fallimento della società
utilizzatrice dei mezzi in noleggio.
Ora, è vero che nel giudizio di verificazione dello stato passivo,
l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento
non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto
dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi della domanda di

14936); tuttavia non è consentito dubitare che ove il giudice
ritenga, per qualsivoglia ragione, di non riconoscere l’invocato
rango privilegiato – ovvero anche la prededuzione -, debba
comunque pronunciare sulla pretesa principale dell’opponente che
è, in primo luogo, quella di partecipare al concorso per il medesimo
credito che erroneamente si assume privilegiato, con la residua
collocazione chirografaria.
Il decreto del tribunale, invece, pure respingendo l’opposizione
formulata dalla Spider Italia s.r.l. tesa a vedersi riconosciuta
l’invocata prededuzione per tutti i canoni maturati prima della
dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, ha poi omesso di
adottare qualsiasi pronuncia sulla sua domanda di partecipare
comunque al concorso per i medesimi crediti, evidentemente senza
quella prelazione che il giudice riteneva non spettante.
7. In definitiva, respinti il primo, il secondo, il terzo e il quinto
motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il quarto, il sesto e il
settimo, in accoglimento dell’ottavo motivo il decreto impugnato va
cassato e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, in diversa
composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo, il secondo, il terzo, e il quinto motivo, dichiara
inammissibili il quarto, il sesto e il settimo, accoglie l’ottavo
motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e

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ammissione (Cass. 19/01/2017, n. 1331; Cass. 20/07/2016, n.

rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

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