Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25019 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/11/2011), n.25019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11463-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., S.G., P.N., I.

A., V.G., SI.MA.RO., F.

P., L.G., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio degli avvocati PATRIZI GIOVANNI

e DI PINTO DONATO, che li rappresentano e difendono, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l1AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura speciale in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1651/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7.4.09, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente e controricorrente al ricorrente incidentale

l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv. Antonietta Coretti) che si

riporta agli scritti. E’ presente il Procuratore Generale in persona

del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bari B.C. ed altri sette lavoratori, operai agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2002; i ricorrenti – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

La domanda veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. Le parti private resistono con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Con il ricorso incidentale i lavoratori lamentano che la inammissibilità dell’appello dell’ Istituto sia perchè aveva fatto riferimento alla indennità relativa all’anno 1998, mentre si controverteva in causa di quella concernente il 2002 ed anche perchè al procuratore era stata notificata una sola copia dell’atto d’appello;

Ritenuto che occorre riunire i ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso principale e di manifesta infondatezza di quello incidentale;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti il ricorso incidentale, da esaminare in ordine logico prioritariamente, è manifestamente infondato, giacchè il riferimento fatto dall’appellante all’indennità relativa ad una annata diversa da quella fatta valere in giudizio, costituiva mero errore materiale, non idoneo a scalfire la ammissibilità dell’impugnazione, poichè le contestazioni ivi mosse non potevano che riferirsi all’indennità del periodo fatto valere;

Parimenti infondato è il secondo motivo, essendosi affermato (Cass. Sez. un. 29290/2008) che “La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo”.

Il ricorso principale è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 convertito in L. n. 111 del 2011, ha stabilito che “Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 convertito con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Conclusivamente va rigettato il ricorso incidentale ed accolto il principale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l’incidentale ed accoglie il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna in solido i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro cinquecentosessantatre di cui centotredici per diritti e quattrocentoventi per onorari; per il secondo grado in euro settecentosettantotto, di cui centotredici per diritti e seicentotrentacinque per onorari e per il presente giudizio in euro trenta per esborsi e duecentotrenta per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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