Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25019 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 07/10/2019), n.25019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7072-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori A.P., + ALTRI

OMESSI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

AUSL ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA BENTIVOGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA CRISTINA

TANDOI, GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5465/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di agosto 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente, rigettando il terzo motivo di appello, era incorso 1) nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e degli artt. 633 e 645 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto che la relativa domanda fosse stata proposta per la prima volta in sede di opposizione al d.i., quantunque si tratti di una emendatio libelli; 2) nell’omesso esame di un fatto decisivo in violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1219 c.c. per aver ritenuto che la costituzione in mora fosse avvenuta solo con la notificazione del d.i., sebbene fossero stati prodotti in giudizio gli atti pregressi (raccomandata 5.10.2009) costitutivi di essa; 3) nell’omesso esame di un fatto decisivo e nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per non aver valutato le prove agli atti e per aver denegato il dovuto riconoscimento degli interessi convenzionali e del maggior danno da ritardo; 4) nella violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver liquidato le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza sull’erroneo presupposto, censurato con i precedenti motivi, della ritenuta infondatezza della domanda.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preso atto che come riferisce la stessa ricorrente il capo dell’impugnata decisione d’appello in ordine agli accessori richiesti è assistito da una duplice ratio, annotando il decidente che la domanda “è stata proposta per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente illegittimo ampliamento del thema decidendum” e che “in assenza di precedenti atti di costituzione in mora (genericamente enunciati nell’atto di appello, nonchè privi di elementi individuativi e di riferimenti cronologici)” la costituzione in mora è perciò avvenuta con la notificazione del decreto ingiuntivo, va qui previamente rilevato che mentre la prima ratio è fatta oggetto di censura con il primo motivo di ricorso, la seconda ratio è attaccata con il secondo e terzo motivo di ricorso, riproduttivo, quest’ultimo, delle doglianze già esternate con i motivi precedenti.

3. Orbene il secondo motivo di ricorso è, tuttavia, affetto da una duplice ragione di inammissibilità.

Va, invero, evidenziato, da un lato, che secondo la lezione nomofilattica sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile alla specie ratione temporis, l’omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ricorribile per cassazione se il fatto – intendendosi per tale un fatto storico principale o secondario e non la valutazione che di esso abbia reso il giudicante -abbia costituito oggetto di disamina, di modo che, essendo qui inequivoco che il fatto “costituzione in mora” sia stato di certo esaminato dal decidente rigettando il terzo motivo di appello, la censura non è sindacabile da questa Corte; dall’altro, che l’allegazione è priva di autosufficienza giacchè avendo il decidente ritenuto che i pretesi atti di costituzione in mora fossero stati “genericamente enunciati nell’atto di appello” e fossero “privi di elementi individuativi e di riferimenti cronologici”, la mera indicazione del numero dell’atto e della sua data, in difetto di ogni altro elemento di specificazione in ordine al suo contenuto in grado di comprovarne la sicura riferibilità alle prestazioni oggetto di controversia, non valgono a colmare la rilevata lacuna.

4. Ciò posto, poichè l’impugnata decisione, per effetto dell’inammissibilità cui si espone il secondo ed in parte il terzo motivo di ricorso, vede confermata la seconda ratio che ne giustifica la pronuncia, ciò rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla prima ratio, in quanto quand’anche essa fosse fondata, non potrebbe comunque condurre, stante la definitività della ratio non adeguatamente censurata, all’annullamento della decisione stessa.

5. Il quarto motivo, logicamente subordinato, va assorbito.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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