Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25018 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14317/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– ricorrente –

contro

Hotel Adler Thermae S.r.l., in persona del suo legale rappresentante

p.t., con domicilio eletto in Roma, via Di Villa Sacchetti n. 9

presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini, rappresentata e

difesa dal prof. avv. Sebastiano Maurizio Messina e dall’avv.

Gerhard Brandstatter;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

Hotel Adler Thermae S.r.l., in persona del suo legale rappresentante

p.t., con domicilio eletto in Roma, via Di Villa Sacchetti n. 9

presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini, rappresentata e

difesa dal prof. avv. Sebastiano Maurizio Messina e dall’avv.

Gerhard Brandstatter;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/2/12, depositata il 28 novembre 2012, della

Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del

7 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 63/2/12, depositata il 28 novembre 2012, con la quale la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, – pronunciando sull’appello principale di Hotel Adler Thermae S.r.l., e su quello incidentale spiegato dalla stessa Agenzia, – ha parzialmente accolto il primo, e rigettato il secondo, dichiarando applicabile l’aliquota Iva del 10% a prestazioni wellness rese in favore di clienti alloggiati presso la struttura alberghiera;

– Hotel Adler Thermae S.r.l. resiste con controricorso e articola tre motivi di ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione, con integrale versamento di quanto dovuto (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (c. 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra Ile parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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