Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25018 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 07/10/2019), n.25018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

A.F., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), Edo State (Nigeria),

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso,

dall’avv. Cosimo Castrignanò (p.e.c.

castrignanocosimo.ordavvlelegalmail. it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Lecce;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce emesso e depositato il 25

maggio 2018 R.G. n. 12631/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. A.F. cittadino nigeriano ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale riferendo di aver lasciato la Nigeria per sfuggire alle persecuzioni dei parenti del cugino della madre da lui ferito accidentalmente nel corso di una lite durante la quale egli aveva cercato di impedire che la lite degenerasse in violenza e spingendo il cugino per impedire che aggredisse fisicamente sua madre ne aveva invece provocato la caduta e il ferimento. La lite era intercorsa fra la madre del sig. A. e il cugino di quest’ultima essendo in atto fra i due una controversia per la proprietà di alcuni terreni. Dopo la caduta il cugino della madre non si era rialzato da terra. Successivamente la moglie della vittima aveva riferito che suo marito era deceduto in seguito all’incidente e i figli avevano iniziato a cercarlo per farlo arrestare. Aveva quindi cambiato luogo di residenza per tre volte ed era poi riparato in Libia, dove era stato arrestato e liberato su cauzione. Era arrivato quindi in Italia dopo aver saputo che la madre è morta in circostanze poco chiare.

2. Avverso il diniego del riconoscimento richiesto da parte della Commissione territoriale il sig. A. ha adito il Tribunale di Lecce che non ha riconosciuto alcuna forma di protezione internazionale e umanitaria.

3. Propone ricorso per cassazione il sig. A. deducendo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. c), in relazione all’art. 24 Cost.. Secondo il ricorrente in assenza di videoregistrazione il Tribunale avrebbe dovuto disporre ex officio l’assunzione di mezzi di prova.

4. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile. La censura relativa alla mancata attivazione dei poteri officiosi da parte del tribunale è del tutto generica e non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza del tribunale di Lecce che in primo luogo ha ritenuto, sulla base di una motivazione logica e coerente, che la vicenda narrata dal richiedente asilo non sia credibile. Ha comunque correttamente escluso che la vicenda narrata possa considerarsi rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale nelle due forme del riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di vicenda personale nella quale non ricorre alcuna forma di persecuzione, e della protezione sussidiaria non avendo il richiedente asilo neanche affermato di aver subito minacce o violenza nè tanto meno di essersi rivolto inutilmente alle autorità del suo paese per richiedere protezione. Quanto infine alla protezione umanitaria la stessa narrazione del richiedente ha impedito ai giudici del merito di ritenere che egli subirebbe in patria una situazione di vulnerabilità. Piuttosto, come rilevato dal Tribunale, il sig. A., se dovessero ritenersi veritieri i fatti narrati, non avrebbe fatto altro che sottrarsi alla sua responsabilità evitando l’accertamento in giudizio delle cause del decesso (o del ferimento) del cugino della madre. Infine anche sotto il profilo dell’accertamento della situazione della regione di provenienza del richiedente il Tribunale ha acquisito le informazioni disponibili su siti di informazione conosciuti a livello internazionale e di sicura attendibilità come Amnesty International e Human Rights Watch e, all’esito di tali informazioni, ha escluso che in Edo State vi sia una situazione che esponga le persone, per la loro semplice presenza in loco, a un rischio grave per la loro vita o incolumità rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione consegue la dichiarazione di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, riportata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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