Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25018 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27413-2015 proposto da:

NUOVO MERCATO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA BELARDINELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del libello introduttivo di primo

grado;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 21, presso lo studio dell’avvocato MONICA PACE, che la

rappresenta e difende giusta procura in atti;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA

MASTROBERARDINO che chiede che la Corte di Cassazione respinga il

proposto regolamento di competenza, essendo il Tribunale di Roma in

funzione di giudice del lavoro, adito dalla parte ricorrente

S.A., uno dei fori alternativi territorialmente competenti;

avverso l’ordinanza n. R.G. 22157/2015 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Don. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Nuovo Mercato s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Tivoli, dalla medesima società sollevata nell’ambito del giudizio promosso da S.A. per la condanna, della predetta società, al pagamento delle differenze retributive per la prestazione lavorativa resa nel periodo dal 24 agosto 2011 al 23 marzo 2014.

2. A sostegno del proposto regolamento, l’istante ha dedotto l’insussistenza dei criteri di collegamento prescritti dall’art. 413 c.p.c., per radicare la competenza del Tribunale di Roma, evidenziando che: a) il luogo in cui è sorto il rapporto non si identifica con il luogo (Roma) indicato nel contratto, sottoscritto tra le parti nel 2012, ma, per ammissione della stessa lavoratrice, con il luogo in cui avvenne il colloquio con l’amministratore che, benchè non indicato dalla lavoratrice, non può che essere identificato con la residenza o domicilio dell’amministratore ((OMISSIS)), come confermato dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, con esito negativo presso la sede della società in (OMISSIS), e positivo in (OMISSIS); b) il luogo in cui è sorto il rapporto è identificabile nel luogo in cui il contratto ha avuto esecuzione, e dunque in (OMISSIS); c) benchè la sede sociale sia formalmente in (OMISSIS), tuttavia la sede in cui si trovano gli organi di effettiva direzione ed amministrazione della società non è in (OMISSIS), come dimostrato dalla circostanza che le missive inoltrate nella fase pre-giudiziale dalla ricorrente alla società (impugnativa del licenziamento intimato) sono state indirizzate alla Strada (OMISSIS), rientrante nel circondario di Tivoli; d) infine, (OMISSIS) è anche il luogo in cui la lavoratrice ha reso la prestazione lavorativa.

3. Con memoria difensiva la S. ha evidenziato che la società convenuta, all’atto della costituzione in giudizio, aveva espressamente dichiarato che: “nel caso di specie il rapporto è sorto a (OMISSIS), mentre tutta l’attività è stata prestata dalla ricorrente presso l’unità produttiva di (OMISSIS)”; che il contratto è stato sottoscritto in (OMISSIS) presso la sede legale della società, come risultante dalla visura camerale allegata, aggiungendo l’irrilevanza del luogo in cui la persona fisica dell’amministratore ha la sua residenza o il domicilio.

4. Il Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per il rigetto del ricorso, e tale conclusione è condivisa dal Collegio.

5. In termini generali, la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (salvo che nei casi in cui questa appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge).

6. Detto principio non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, nè dalla eventuale domanda riconvenzionale che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (cfr. Cass. 4 agosto 2005, n. 16404; Cass. 17 maggio 2007, n. 11415; Cass. 26 marzo 2014, n. 7182).

7. Inoltre, in tema di competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 413 c.p.c., comma 2, prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa.

8. In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. 21 ottobre 1998, a 10465; Cass. n. 13 novembre 2000, n. 14678; Cass. 22 maggio 2014, n. 317; si veda anche Cass. 23 agosto 2003, n. 12418 secondo cui: “In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, dell’art. 413 c.p.c. (nuovo testo), comma 2 – di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro della conclusione del contratto o nel foro dell’azienda ancorchè il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa”.

9. Inoltre, come da tempo affermato da questa Corte, agli effetti dell’art. 413, secondo comma, c.p.c., per luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro deve intendersi non quello in cui abbia avuto inizio la prestazione lavorativa ma quello della stipulazione del contratto (cfr. Cass. 14 ottobre 1983, n. 6025).

10. Tanto premesso e con riferimento ai dati fattuali evincibili dalla prospettazione delle parti non può non rimarcarsi che la società, nel costituirsi nella controversia proposta dalla lavoratrice, aveva dedotto che le prestazioni lavorative fossero state rese a (OMISSIS), ma aveva pure affermato che il rapporto di lavoro fosse sorto a (OMISSIS), laddove, per converso, nell’istanza di regolamento di competenza ha affermato che il rapporto di lavoro sarebbe. sorto a seguito di un colloquio con l’amministratore in un luogo che, benchè non indicato dalla lavoratrice, non può che (così nel ricorso) essere identificato in (OMISSIS), luogo nel quale l’amministratore della società ha la sua residenza.

11. In pratica, e all’evidenza, neppure la società datrice di lavoro ha affermato, in termini chiari, precisi ed univoci, quale sia stato il luogo in cui il rapporto di lavoro sia sorto, al fine di consentire di identificare gli esatti termini della questione controversa ed anche il riferimento al criterio di collegamento costituito dal luogo in cui si trova l’azienda presenta le medesime incertezze deduttive non suffragate, peraltro, da alcun riscontro documentale in ordine al luogo effettivo della sede aziendale di direzione ed amministrazione, nè da istanze sollecitatorie al giudice della cognizione di un’eventuale istruzione di natura sommaria, in limine litis; come richiesto da questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. 17794/2013).

12. Va anche aggiunto che non può ritenersi gravare sulla parte ricorrente, la quale abbia adito il giudice del luogo nel quale già risulti che la società datrice di lavoro abbia la sua sede sociale, l’onere di provare altresì che tale sede coincida con la sede in cui sono esercitati i poteri di direzione ed amministrazione, incombendo piuttosto sulla società convenuta, la quale intenda contestare il rispetto delle regole sulla competenza per territorio, dimostrare il fondamento della propria eccezione.

13. Infatti va tenuto conto, per un verso, che la sede sociale di norma coincide con il luogo in cui la società esercita tali poteri e, per altro verso, che al lavoratore che già disponga di elementi di conoscenza per l’identificazione della sede sociale – tratti anche dalle visure camerali (oltre che dalle informazioni desumibili dagli stessi timbri utilizzati dalla società) – non può essere imposto l’espletamento di accertamenti supplementari e dettagliati finalizzati a verificare se tale sede venga destinata, in concreto, a scopi diversi da quelli di effettivo svolgimento dell’attività sociale per la presenza in loco degli organi direttivi e di amministrazione.

14. In conclusione correttamente la lavoratrice ha adito il Tribunale di Roma, quale foro alternativo competente per territorio, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., tenendo conto che, alla stregua del criterio di collegamento del luogo in cui è sorto il rapporto, il contratto di lavoro è stato stipulato in Roma, presso la sede legale della Nuovo Mercato s.r.l..

15. Il proposto regolamento di competenza va dunque respinto.

16. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Monica Pace, dichiaratosi antistatario.

17. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

18. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione (e della natura impugnatoria del regolamento di competenza non può dubitarsi – cfr. Cass. n. 11331 del 22 maggio 2014), muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Monica Pace, dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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