Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25017 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.23/10/2017),  n. 25017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27593/2012 proposto da:

I.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORDE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SICURITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GALASSO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/05/2012 R.G.N. 659/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 17 maggio 2012, la Corte d’Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da I.A. nei confronti di Sicuritalia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 17.4.2010 in relazione al raggiungimento dell’età pensionabile.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inapplicabile, ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4, la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ed, in particolare, la ricorrenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per aver il lavoratore conseguito il requisito di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ I., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 1,2 e 4, in relazione agli artt. 3 e 6 della Direttiva 2000/78/CE, lamenta l’omessa considerazione della dedotta discriminazione indiretta per ragioni di età che, in violazione della relativa disciplina attuativa sul punto del diritto comunitario, sarebbe insita nella norma interna applicata.

Il secondo motivo è inteso a denunciare, in via di mero subordine, la violazione del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 4, sotto il profilo del mancato assolvimento da parte della Società su cui grava, ai sensi della predetta norma, dell’onere della prova dell’insussistenza della dedotta discriminazione.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che la Corte territoriale risulta aver puntualmente preso in esame il profilo della discriminazione indiretta per ragioni di età nell’accesso al lavoro, su cui si incentrava la stessa impugnazione svolta dal ricorrente in sede di gravame ed aver correttamente proceduto alla valutazione della configurabilità nella specie della stessa avendo riguardo alla posizione del ricorrente rispetto alla maturazione del diritto a pensione, stante la considerazione in termini di alternatività che è agevole desumere dalla formulazione letterale della direttiva 2000/78/CE, richiamata dal ricorrente, tra accesso all’occupazione e accesso alla protezione sociale, riguardate entrambe come forme equivalenti di apprestamento da parte dell’ordinamento a favore del cittadino della garanzia del conseguimento e del mantenimento di un adeguato tenore di vita, così da fondare, sulla base di un iter argomentativo immune da vizi logici e giuridici, il proprio giudizio teso ad escludere la natura discriminatoria della normativa nazionale ammissiva del libero recesso nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni, sulla circostanza di fatto per cui il ricorrente, già assunto ex novo all’età di 65 anni, allorchè aveva già raggiunto i limiti dell’età pensionabile e licenziato al compimento del 71^ anno di età, risultava essere già titolare di pensione di vecchiaia.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non si provvede in ordine all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per essere a ciò competente il giudice che ha pronunciato la sentenza ora passata in giudicato, in base all’interpretazione accolta da questa Corte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 (cfr. da ultimo Cass. 12801/2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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