Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25017 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6083/2016 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Benazzi,

con domicilio eletto in Roma, alla Circonvallazione Nomentana 214,

presso l’avv. Luisella Valentino.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Giubelli, con domicilio in

Ferrara, Contrada della Rosa n. 18.

– controricorrente –

avverso la sentenza del tribunale di Ferrara n. 1081/2015, depositata

in data 9.12.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha adito il giudice di pace di Ferrara, istando per condanna del Condominio (OMISSIS) al rimborso di Euro 2556,00, quale quota dei costi di esecuzione dei lavori ad un muro divisorio comune e alla relativa recinzione metallica, o, in subordine, al versamento di detto importo a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda per il minor importo di Euro 1500,00 ai sensi dell’art. 2041 c.c., compensando le spese processuali.

L’impugnazione proposta dal M. è stata dichiarata inammissibile.

Secondo il giudice di secondo grado, nè la qualificazione della domanda, quale richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento, nè il fatto che il giudice di primo grado avesse deciso secondo equità erano stati contestati, e pertanto, non avendo il M. censurato la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 114 c.p.c., l’appello era stato erroneamente indirizzato contro una pronuncia adottata secondo equità ma per motivi diversi da quelli proponibili ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Per la cassazione della sentenza di appello M.G. ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso e con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 339 c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la domanda, in quanto diretta ad ottenere il pagamento di una somma superiore ad Euro 1100,00, eccedeva l’ambito del giudizio secondo equità e, pertanto, la pronuncia di primo grado era appellabile anche per motivi di diversi a quelli indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

Il secondo motivo, proposto in via condizionata, denuncia la violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza ritenuto inammissibile i motivi di appello, non considerando che l’appellante aveva censurato anche l’omessa pronuncia e l’errata compensazione delle spese processuali, questioni deducibili in secondo grado anche in caso di decisione adottata secondo equità.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento della seconda censura.

Dalla stessa motivazione della sentenza di appello è dato rilevare che il ricorrente aveva chiesto la condanna del Condominio al pagamento di Euro 2556,00, pari alla metà dei costi sostenuti per l’effettuazione degli interventi alla recinzione e al muro comune (cfr. sentenza, pag. 1).

Il Giudice di pace ha condannato il Condominio (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1500,00, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa (cfr. sentenza di primo grado, pag. 5).

Non si rinviene nella pronuncia di primo grado alcun passaggio della motivazione dal quale possa trarsi argomento per sostenere che il giudice di pace abbia stabilito che il valore della domanda non eccedeva l’importo di Euro 1100,00 o che si versava nelle altre ipotesi in cui la causa deve essere definita secondo equità e, di conseguenza, il fatto che il M. non avesse censurato in appello la violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., non poteva precludere l’esame dei motivi di impugnazione.

E’ difatti innegabile che nel quantificare l’importo spettante al ricorrente, il primo giudice abbia fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e all’equità integrativa, non a quella necessaria ex art. 113 c.p.c..

Come già stabilito da questa Corte, l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell’esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti dall’art. 339 c.p.c. (Cass. 21103/2013).

Non essendo la domanda di valore superiore ad Euro 1100,00, l’appello era proponibile anche per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

Difatti, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene solo in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (da determinare ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e segg.) e all’eventuale natura del rapporto contrattuale dedotto (ove non si tratti di contratto di massa), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisorio adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi, qui non sussistenti, in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o quando quest’ultima riguardi un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (Cass. s.u. 13917/2006; Cass. 26518/2009; Cass. 11361/2010).

Segue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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