Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25017 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 695/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONI DI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA

LISSANDRIN, FEDERICO LISSANDRIN, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2014 della CORTE D’APPILLLO di ANCONA,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano (delega avvocato Sgroi) difensore

del ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Marta Lettieri difensore della controricorrente che

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7 ottobre 2014 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale in sede nella parte in cui aveva accolto le opposizioni proposte da M.I. a tre avvisi di addebito concernenti l’omesso versamento dei contributi IVS per il periodo 2007 – 2011 conseguenti alla iscrizione d’ufficio della predetta alla Gestione esercenti attività Commerciali in quanto socia della Sicurvit di A.I. & C. s.n.c..

La Corte di merito osservava che la menzionata società non esercitava un’attività commerciale essendosi limitata a gestire la locazione di un capannone.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la M..

Con l’unico motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 – come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, L. n. 1397 del 1960 cit., art. 2 e artt. 2291, 2298 e 2607 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale ciò anche in considerazione dell’oggetto della società come previsto nello statuto della medesima.

Il motivo è infondato.

Presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Quindi presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

La Corte ha, infatti, rilevato che la Sicurvit di A.I. & C. s.n.c. di cui la F. era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone di locazione di un unico immobile (un capannone) di cui era proprietaria.

Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013).

E’ evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale ribadisce le argomentazioni di cui al ricorso che non contengono, a parere del Collegio, ragioni idonee a scalfire il contenuto della relazione, pienamente condivisibile in quanto in linea con i precedenti di questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016). Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio in considerazione dei recenti interventi giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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